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Valida la gara online anche senza fasi pubbliche

di Stefano Usai

La procedura di gara gestita interamente con sistemi telematici offre ampia garanzia di sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte assicurando l'immodificabilità delle stesse. Per questi motivi la circostanza che gli offerenti non siano stati convocati alla seduta pubblica di lettura dei punteggi delle offerte tecniche e all'apertura delle offerte economiche non può determinare l'illegittimità del procedimento.
A questo definitivo approdo, sicuramente utile a semplificare i procedimenti di gara, giunge il Tar Sardegna, Cagliari, sezione I, con la sentenza n. 644/2017.

La pubblicità della gara
La ricorrente ha impugnato gli atti di aggiudicazione – tra gli altri – per la mancata convocazione alla seduta pubblica in cui, tradizionalmente, la commissione di gara comunica i punteggi ottenuti nelle offerte tecniche e procede con l'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche. Il vizio, secondo la doglianza, determinava l'illegittimità dell'aggiudicazione.
Il giudice respinge l'assunto prendendo spunto dal fatto che la procedura è stata gestita direttamente con sistemi telematici.
In questo caso, si legge nella sentenza, la giurisprudenza amministrativa risulta orientata «nel senso della non necessarietà, nell'ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990)».
Questo orientamento risulta trasfuso – in relazione all'attuale codice dei contratti (pur non applicabile al caso di specie) – nell'articolo 58 e, prima ancora, nel vecchio articolo 295 del Dpr 207/2010. Disposizioni che hanno codificato una scelta precisa, non prevedendo «in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica».

La gara telematica
La gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, evidentemente «consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche».
Pertanto, anche qualora la legge speciale di gara prevedesse la fase “pubblica”, la sua eventuale violazione/omissione non potrebbe assurgere a un vizio di gravità tale da invalidare la gara (Tar Lombardia, Brescia, 12 gennaio 2016, n. 38).
Il principio sostanziale è che una gestione telematica del procedimento «offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta».
Tra l'altro, prosegue il giudice isolano, nessuno «degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data ed all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura» con la conseguenza che, per le sue stesse caratteristiche, la gara telematica esclude in radice e oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).
La conclusione, quindi, è che il mancato perfezionamento, in favore del ricorrente, della comunicazione relativa alla seduta pubblica, non ha determinato alcuna lesione dell'interesse alla verifica dell'integrità dei plichi, interesse - appunto - perfettamente tutelato e garantito dalle modalità di espletamento della procedura di gara.

La sentenza del Tar Sardegna n. 644/2017

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