Appalti

Termini «flessibili» per la verifica sulla congruità

di Stefano Usai

Si consolida in giurisprudenza l'orientamento, conforme a quanto ritiene l'Anac, che afferma la competenza del responsabile unico del procedimento a effettuare la valutazione sulla potenziale anomalia dell'offerta con la conseguente prerogativa ad assumere ogni decisioni in merito. Quanto è ciò che viene ribadito dal Tar Campania, Napoli, sezione VIII, con la sentenza n. 4838/2017.
Di rilievo sono anche le considerazioni espresse nella sentenza sulla tempistica – ritenuta non perentoria – del procedimento di verifica della congruità dell'offerta

I tempi della verifica
Una delle questioni di rilievo che affronta il giudice campano ha riguardato la qualificazione – in termini perentori o meno – del termine entro il quale l'appaltatore con offerta “potenzialmente” anomala è tenuto a presentare le proprie giustificazioni.
L'articolo 97, comma 5, del nuovo codice, prevede che «la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni».
Il termine in argomento non può essere inteso, secondo il giudice, come perentorio «oltre il quale non possano essere ammesse ulteriori interlocuzioni con la ditta offerente».
Questo sta nell'essenza stessa del procedimento di verifica per cui – da orientamento ampiamente consolidato in giurisprudenza - «oggetto della verifica di anomalia, e quindi fulcro della motivazione del giudizio che (…) si esprime, non sono le giustificazioni in sé, ma l'offerta nella sua globalità, sebbene attraverso l'esame analitico di sue componenti, per cui giammai l'invocato principio di corrispondenza, ove inteso in senso così puntuale e frazionato, potrebbe costituire parametro di legittimità complessiva e finale dell'azione amministrativa valutativa in casi come quello in esame».
Ad avviso del collegio, il comma citato «non solo in base al criterio di interpretazione letterale, ma anche in base a quello sistematico e teleologico, se letto in combinato disposto con gli altri commi» della norma, evidenzia come «il procedimento di verifica dell'anomalia sia privo di fasi rigide e preclusive, ad eccezione delle ipotesi» in cui sia stato lo stesso legislatore a fissare delle esclusioni. Ad esempio nel momento in cui afferma l'inammissibilità di giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili ovvero in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento.
Nelle altre circostanze, nell'ambito del procedimento di verifica - che deve essere inteso come un momento “anche” collaborativo tra la stazione appaltante e l'appaltatore collocati in posizione paritaria -, non si può escludere a priori la valutazione che un giudizio di congruità dell'offerta possa emergere anche «in base ad elementi specifici, (…) in assenza di preclusioni di carattere procedimentale e sostanziale».
Il problema di fondo, pertanto, è che la stazione appaltante – e per essa il Rup – non si deve porre in termini “invasivi” con “pregiudizio” rispetto all'offerta ma operare una valutazione sempre rammentando che lo scopo della procedura è quello di non far “perdere” all'amministrazione una offerta valida e competitiva.

La sentenza del Tar Campania n. 4838/2017

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