Appalti

I rilievi urbanistici esulano dall'autorizzazione paesaggistica

di Solveig Cogliani

All'Autorità preposta a rilasciare il titolo o l’assenso paesaggistico non spetta la valutazione di compatibilità dell'intervento con la disciplina urbanistico-edilizia demandata in via propria e primaria all'Amministrazione comunale. È quanto afferma il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 5016/2017.

Il caso
Il Consiglio di Stato - nel respingere l’appello proposto dall’Amministrazione avverso l’annullamento da parte del Tar Campania del   parere negativo reso dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesistici e per il patrimonio storico, artistico e etnoantropologico di Napoli e Provincia, sul rilascio di un’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un parcheggio in un'area cortilizia  - stigmatizza la differenza tra la valutazione di natura paesistico-ambientale e quella di carattere urbanistico-edilizio. Entrambe si esprimono sullo stesso oggetto, ma con procedimenti che rimangono distinti; l'una attiene alla compatibilità paesaggistica dell'intervento edilizio proposto e l'altra alla sua conformità urbanistico-edilizia.

Autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio
La giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare  - con consolidato orientamento - che il procedimento di rilascio del permesso di costruire ha un rapporto di autonomia e non di interdipendenza rispetto al rilascio del parere ambientale, secondo quanto risulta dalla stessa lettera della legge (articolo 159,  per la disciplina transitoria e articolo 146,  Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42) , che prevede, per un verso, che  l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti intervento urbanistico-edilizio e che i lavori non possono essere iniziati in difetto di essa (si veda la pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 4234 del 21 agosto 2013).

Conclusioni
Titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica operano, dunque, su piani diversi essendo posti a tutela di interessi pubblici che sono solo parzialmente coincidenti (si veda la pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione VI, 16 giugno 2016, n. 2658). L'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesistico è, conseguentemente, chiamata a valutare l'effettiva consistenza e la localizzazione dell’intervento, al fine di confermare o escludere la concreta compatibilità dello stesso con gli specifici valori tutelati. Tale accertamento deve avvenire con riferimento al contesto determinato, attraverso un apprezzamento di compatibilità condotto sulla base di rilevazioni e giudizi puntuali, non potendo, peraltro, esaurirsi in un generico richiamo ad un vincolo.

 

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