Appalti

Concessione di servizi, la stazione appaltante deve verificare sempre i sospetti di anomalia

di Stefano Usai

Il Tar Campania, Napoli, sezione IV, sentenza n. 5679/2017 , ha stabilito che il procedimento di verifica dell'offerta anomala, disciplinato dal codice dei contratti (articolo 97, comma 2), non è applicabile anche alle concessioni di servizi ma in presenza di “sintomi” per cui la proposta possa risultare non sostenibile, la stazione appaltante ha comunque un obbligo di procedere con una verifica sulle condizioni economiche proposte.

La questione
Il ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione – da parte di un liceo campano - della concessione del servizio di ristoro mediante distributori automatici di alimenti e bevande.
L'aspetto principale del ricorso è la lamentata antieconomicità della proposta d'appalto dell'aggiudicatario. Per il ricorrente, la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere con la verifica dell'anomalia della proposta. Verifica, tra l'altro, espressamente richiesta che la stazione appaltante ha lasciato inevasa.
Il giudice, nell'affrontare le doglianze, in primo luogo chiarisce un punto essenziale dei rapporto codice dei contratti/concessione di servizi.
La disciplina della verifica delle offerte anormalmente basse, si legge in sentenza, non è applicabile direttamente alle procedure di affidamento della concessione «in quanto i criteri matematici di cui all'art. 97 co. 2 cod. appalti sono incompatibili con le offerte presentate in tali ambiti che risentono della diversa struttura del rapporto concessorio (sono i concorrenti e non l'amministrazione a pagare il corrispettivo)».
È chiaro però che si è in presenza, comunque, di un principio – verifica sulla credibilità/sostenibilità dell'offerta – di carattere generale ed infatti il giudice ammette che tale controllo deve comunque trovare applicazione anche nel settore delle concessioni.
Risultando questa necessità assolutamente «coerentemente con il principio di buon andamento e di ragionevolezza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) che impone alle stazioni appaltanti di garantire l'adeguatezza del servizio offerto che, se fornito a condizioni antieconomiche, non potrebbe che essere di qualità insufficiente».

Concessioni e anomalia
A tal proposito, l'articolo 164, comma 2, del codice puntualizza che «alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento (…) ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti (…)». Ciò conferma che - esclusa l'applicabilità dei criteri matematici di cui all'articolo 97, comma 2, del Dlgs 50/2016 - anche in questo ambito trova necessaria applicazione il principio generale secondo cui la stazione appaltante deve in ogni caso verificare l'anomalia dell'offerta qualora vi siano seri elementi di sospetto nel senso dell'antieconomicità delle condizioni proposte (in argomento, Tar Toscana n. 816/2017; Tar Puglia, Lecce, sentenza n. 1670/2017).
Nel caso di specie, la verifica si imponeva visto che l'aggiudicataria ha ottenuto il massimo punteggio «proponendo prezzi ictu oculi assai esigui e, comunque, significativamente più bassi di quelli delle altre concorrenti (anche della ditta ricorrente, seconda classificata)».
Pertanto, il responsabile unico avrebbe dovuto, pertanto, procedere a una più attenta verifica della congruità dell'offerta della ditta aggiudicataria, «concretizzandosi, in mancanza il profilo di illegittimità e di travisamento lamentato dal ricorrente». Illegittimità, evidentemente, che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione.

La sentenza del Tar Campania n. 5679/2017

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