Appalti

Per l’Anac la domanda di partecipazione alla gara deve avere la firma autografa

di Stefano Usai

Con la delibera n. 1177/2017, l'Autorità anticorruzione - in seguito a uno specifico quesito - ritorna sulla questione della firma della domanda di partecipazione alla gara e della firma del Documento unico di gara europeo (Dgue) relativo alla dichiarazione sul possesso dei requisiti. Nel caso di specie, la stazione appaltante si è accorta che diversi concorrenti si erano limitati a una firma «prestampata» e non autografa e quindi ha invitato gli stessi - dopo una iniziale esitazione - alla integrazione/correzione dell'errore con l'apposizione della firma autografa.

La vicenda
Il quesito viene posto all'Anac da un professionista che lamenta la propria esclusione da una gara per non aver adempiuto, nel termine di cinque giorni, alla richiesta regolarizzazione.
L'interessato pone all'Autorità anticorruzione uno specifico problema relativo al chiarimento sulla differenza tra firma autografa e firma «prestampata» con timbro. Con la doglianza, l'istante ritiene illegittima l'esclusione in quanto «nel disciplinare di gara» non era «specificato in alcun punto che la sottoscrizione dei documenti» dovesse avvenire tramite firma autografa.
L'esclusione, pertanto, era da ritenersi illegittima considerato «che la domanda di partecipazione» recava comunque la «firma e timbro prestampati (…) nonché le copie dei rispettivi documenti di identità cosicché, essendo effettivamente possibile l'individuazione del soggetto responsabile, che esclude l'ipotesi di irregolarità essenziale» il soccorso istruttorio integrativo non risultava necessario.
Secondo l'interessato, in definitiva, la stazione appaltante non avrebbe dovuto attivare il soccorso integrativo con conseguente illegittimità del provvedimento di esclusione.

Il riscontro
Nel rispondere all'istanza, l'Anac – oggettivamente – sembra porsi in modo diverso rispetto a quanto sostenuto con la prima determinazione n. 1/2015 in tema di soccorso istruttorio integrativo. Nella presente circostanza, infatti, non si afferma che il vizio – determinato dalla carenza di firma autografa – integri un vizio meramente formale determinando, casomai, la carenza di un elemento sostanziale.
Nella delibera si legge «che la sottoscrizione dell'offerta tecnica si configura, nel nostro ordinamento giuridico, come lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento, essendo finalizzata a renderne nota la paternità e a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta e pertanto la sua assenza inficia la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell'offerta senza che sia necessaria, ai fini dell'esclusione, una espressa previsione della lex specialis».
Da ciò, pur emergendo che la firma prestampata non è sufficiente a dare certezza circa la paternità della dichiarazione, imponendosi quindi la necessità della firma autografa, con il parere si giunge però a ritenere corretto il comportamento della stazione appaltante.
Da un punto di vista pratico, la posizione espressa dall'Authority, che ha ritenuto necessario il soccorso istruttorio integrativo e non, più semplicemente, il soccorso di chiarimento/specificativo constatata la facile verificazione sulla paternità dell'atto, non appare totalmente convincente.
Considerato, tra l'altro, che trattandosi di appalto disciplinato dal codice ante riforma intervenuta con il correttivo, l'attivazione del soccorso istruttorio ha implicato anche il pagamento della sanzione (ora abrogata).

La delibera Anac n. 1177/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©