Appalti

Per l’appalto rinnovo legittimo solo se dichiarato nel bando

di Alberto Barbiero

Gli appalti di servizi e forniture possono essere assoggettati a rinnovo, ma tale scelta deve essere esplicitamente dichiarata nel bando di gara, al pari di eventuali opzioni particolari (come l'utilizzo della proroga o del quinto d'obbligo). L'Anac chiarisce nel bando-tipo n. 1/2017 (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 18 dicembre) le condizioni alle quali le stazioni appaltanti possono disporre la replica dell'appalto originario: il rinnovo può aversi quando esplicitamente dichiarato negli atti di gara (quindi espresso), alle medesime condizioni, nonché per un tempo predeterminato e limitato. L'esercizio di tale facoltà deve essere peraltro formalizzato dalla stazione appaltante con una specifica comunicazione all'appaltatore, prima della scadenza del contratto originario.

La nuova aggiudicazione
L'Autorità ha distinto nel modello standard la nuova aggiudicazione di servizi analoghi, assumendo a presupposto che sono da considerare tali quelli che hanno relazione o qualcosa in comune con i servizi oggetto dell'affidamento principale, diversi dai servizi identici che possono più propriamente essere oggetto di rinnovo contrattuale. Per ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell'articolo 63 comma 5 del Codice si deve quindi intendere l'affidamento di servizi non coincidenti con quelli originariamente previsti in gara.
Nello schema di bando, peraltro, tale facoltà può essere esercitata sulla base dell'esplicitazione nel disciplinare di gara sia della tipologia sia del valore presuntivo dei servizi assoggettabili alla procedura di nuova aggiudicazione.

Le cause di esclusione
La necessità di rendere chiari gli elementi regolatori dell'appalto si rileva nel bando-tipo anche nella precisa individuazione delle cause di esclusione: nel rispetto del principio di tassatività sono esplicitamente dichiarate e rese evidenti con la correlazione a ciascuna di esse della clausola di esplicitazione dell'estromissione dalla gara in caso di violazione dell'obbligo stabilito.
La clausola a pena di esclusione è resa evidente in particolare nel caso di mancata esplicitazione nell'offerta economica dei costi della sicurezza aziendali e dei costi della manodopera da parte dell'operatore economico concorrente (fatta eccezione per le gare di mera fornitura e per servizi intellettuali, per le quali il bando chiarisce che non vanno indicati i due elementi).

Il soccorso istruttorio
Il modello di disciplinare adottato dall'Anac regola in modo dettagliato anche il soccorso istruttorio, precisandone l'applicazione sia alle dichiarazioni sia ai documenti correlati all'istanza di partecipazione. Ad esempio, in relazione alla mancata presentazione della garanzia provvisoria o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, il bando-tipo prevede che tale situazione sia sanabile solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta: l'operatore economico ha quindi l'onere di dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte e può farlo anche mediante presentazione di un documento informatico al quale sia stata apposta la marca temporale.
L'Autorità introduce anche una parziale innovazione, ammettendo che il soccorso istruttorio sia utilizzabile per elementi non essenziali dell'offerta, quali la mancata presentazione di dichiarazioni o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (per esempio la dichiarazione delle parti del servizio o fornitura eseguita dai diversi componenti di un raggruppamento ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del codice).

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