Appalti

Il 2018 cambia le soglie

di Alberto Barbiero

Le stazioni appaltanti devono tenere in considerazione le nuove soglie per appalti e concessioni in vigore dal 1° gennaio 2018, soprattutto per le procedure in fase di predisposizione e da avviare con l'inizio del prosismo anno.

Le modifiche regolamentari
I regolamenti comunitari di esecuzione delle direttive Ue hanno ridefinito (2017/2364, 2017/2365 e 2017/2366) le soglie per i lavori, i servizi e le forniture, nonché per le concessioni, aumentando tutti i valori.
Per gli appalti di lavori e per le concessioni nei settori ordinari il nuovo dato economico di riferimento è stabilito in 5.548.000 euro (rispetto ai precedenti 5.225.000), mentre per gli appalti di servizi e forniture il nuovo valore ammonta a 221.000 euro (per le amministrazioni statali è di 144.000 euro).
La soglia specifica per gli appalti di servizi sociali e per gli altri appalti di servizi dell'allegato IX resta invece invariata, a 750.000 euro.
Per le acquisizioni di beni e servizi, rispetto alle quali è obbligatorio l'utilizzo del Mepa o delle piattaforme elettroniche messe a disposizione dal soggetto aggregatore regionale, la nuova soglia interverrà sulle procedure avviate a partire dal 1° gennaio, mentre per quelle avviate in precedenza vale ancora il limite dei 209.000 euro.

Le soglie intermedie
I regolamenti incidono sulle soglie comunitarie, quindi non mutano le soglie intermedie definite dalla legislazione nazionale, come quella dei 40.000 euro per gli affidamenti diretti e quelle di 150.000 euro e di 1.000.000 di euro per i lavori.
Il calcolo delle soglie, in base al comma 4 dell'articolo 35 del Dlgs 50/2016, deve contemplare tutte le opzioni (utilizzo del quinto d'obbligo, possibile ricorso alla proroga, eccetera), nonché l'eventuale rinnovo esplicitamente dichiarato negli atti di gara, riconosciuto come possibile anche dall'Anac nel bando-tipo n. 1/2017.

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