Appalti

Sviluppo urbanistico, in manovra accordi agevolati tra pubblico e privati

Imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale per gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché per gli atti attuativi dei primi. È quanto riconosce la legge di Bilancio 2018, numero 205/17, con una catena di rinvii.

L’articolo 1, comma 88, aggiunge un secondo comma all’articolo 20 della legge 10/1977 (cosiddetta legge Bucalossi) e fa rinvio, per tali atti, al trattamento tributario previsto dal comma 1 dello stesso articolo 20.

L’articolo 20, comma 1, rinvia, a sua volta, per i provvedimenti, le convenzioni e gli atti d’obbligo previsti nella stessa legge Bucalossi alle agevolazioni di cui all’articolo 32, comma 2, del Dpr 601/1973.

L’articolo 32, che è l’anello iniziale, dispone che gli atti di trasferimento delle aree Peep e Pip sono soggetti a imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecaria e catastale; stesso trattamento per gli atti di cessione a titolo gratuito di tali aree a favore dei Comuni.

Si tratta di una never-ending story. Con l’articolo 10 del Dlgs 23/2011 erano state soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, relative agli atti di cui ai commi 1 e 2 della tariffa, parte prima, allegata al Tu dell’imposta di registro. Il decreto sblocca Italia ha “ripristinato” l’agevolazione prevista dall’articolo 32 del Dpr 601/1973.

La legge di Stabilità 2016 ha poi chiarito che l’articolo 32 si applica indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali (articolo 1, comma 58).

La legge 205/2017 dipana ora alcuni residui dubbi interpretativi. È necessario e sufficiente che si tratti di accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici. Due conseguenze: il limite dell’edilizia residenziale pubblica non sembra più attivo; il regime di favore prescinde dalla natura pubblica degli immobili trasferiti. È quindi accolta l’interpretazione suggerita dal notariato nello studio 46/2015.

L’agevolazione di cui all’articolo 32 si applica anche alle convenzioni e agli atti di cui all’articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano 13/1997 per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato.

Un rebus si apre in ordine alle altre convenzioni preordinate alla trasformazione del territorio tra privati ed enti pubblici e ai relativi atti esecutivi già stipulati chiedendo l'agevolazione di cui all’articolo 32 del Dpr 601/1973 per i quali i termini per l’accertamento e soprattutto per la riscossione della maggiore imposta non siano ancora scaduti o rispetto ai quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

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