Appalti

Il termine per impugnare l'aggiudicazione decorre dall'effettiva conoscenza degli atti di gara

di Ilenia Filippetti

L’invio della comunicazione di avvenuta aggiudicazione di cui all’articolo 76 del Dlgs n. 50 del 2016, senza la contestuale allegazione dei verbali di gara, non determina il decorso dei termini per proporre ricorso al giudice amministrativo. È questo il principio affermato dal Tar per il Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 1/2018.

Il caso
Nel corso del 2017 l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia aveva indetto una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro regolato dall’articolo 54, comma 4, lett. a) del Dlgs n. 50 del 2016, ovverosia un accordo concluso con più operatori economici, tra i quali, ai fini dell’esecuzione, la stazione appaltante avrebbe scelto di volta in volta quello che avrebbe effettuato la singola prestazione, senza riaprire il confronto competitivo bensì «sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell’Amministrazione».
La società collocatasi al secondo posto nella graduatoria - ed, in quanto tale, individuata tra  possibili affidatari dei vari contratti specifici - propone ricorso al Tar chiedendo l’annullamento dell’ammissione delle due imprese concorrenti classificatesi, rispettivamente, al primo e al terzo posto della graduatoria finale. La stazione appaltante e le imprese controinteressate si costituiscono in giudizio eccependo, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso depositato dalla seconda graduata, in quanto la comunicazione di aggiudicazione della gara era stata inviata con Pec del 19 maggio 2017 ed il ricorso era stato notificato soltanto il 17 luglio 2017 (ovverosia ben oltre il termine di decadenza di trenta giorni decorrenti dalla predetta comunicazione di aggiudicazione).

La decisione
Con la decisione in rassegna il Tar per il Friuli Venezia Giulia rigetta l’eccezione di tardività del ricorso giurisdizionale.
Ed infatti, l’articolo 76 dell’attuale Codice dei contratti pubblici dispone, al comma 5, che le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio «immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni» l’aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara.
Il Tar sottolinea che il previgente comma 5-bis dell’articolo 79 del Dlgs n. 163 del 2006 aggiungeva, a tale proposito, che la comunicazione di avvenuta aggiudicazione doveva essere accompagnata «dal provvedimento e dalla relativa motivazione», imponendo così che fossero indicate almeno «le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata», con la precisazione che il relativo onere poteva essere assolto mediante l'invio dei verbali di gara: tuttavia, un’analoga disposizione non si rinviene nell’attuale Codice dei contratti di cui al Dlgs n. 50 del 2016 e – prosegue il Giudice amministrativo friulano – non è possibile dichiarare la tardività del ricorso se il concorrente non ha potuto trovarsi, effettivamente, nelle condizioni di proporre un ricorso giurisdizionale «efficace», come richiesto dalle Direttive europee in materia di appalti pubblici.
La comunicazione che deve essere inviata agli offerenti ai sensi dell’articolo 76, comma 5, dell’attuale Codice dei contratti – prosegue il Giudice amministrativo friulano –  non risulta assistita dalla garanzie di «completezza dell’informazione» che il previgente Codice dei contratti prevedeva proprio allo scopo di assicurare, da subito, la cognizione più completa possibile dei contenuti, anche motivazionali, degli atti di gara, consentendo così di far decorrere, inequivocabilmente, il termine per le impugnazioni dal suo ricevimento (come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa: si veda, ad esempio, la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1953 del 2017).

L’approfondimento
È evidente, infatti, che la forte spinta acceleratoria impressa dal legislatore al contenzioso in materia di appalti potrebbe risultare gravemente compromessa se i Tribunali venissero «intasati» da ricorsi presentati «al buio», e quindi inidonei ad assicurare una sostanziale ed immediata tutela alle parti. In tal senso, anche la Corte di giustizia Ue (pronuncia C-406/08) ha avuto modo di affermare che «l’obiettivo di celerità perseguito dalle norme sui ricorsi in materia di pubblici appalti non consente agli Stati membri di prescindere dal principio di effettività della tutela processuale, in base al quale le modalità di applicazione dei termini di decadenza nazionali non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti spettanti agli interessati in forza del diritto dell’Unione». Inoltre, «ricorsi efficaci contro le violazioni delle disposizioni applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici possono essere garantiti soltanto se i termini imposti per proporre tali ricorsi comincino a decorrere solo dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della pretesa violazione di dette disposizioni» (si veda anche Corte di giustizia Ue, pronuncia C-161/13).

Conclusioni
Nel caso in esame, il Tar ha quindi ritenuto che la possibilità, prevista dall’articolo 43 del decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), di sollevare «motivi aggiunti» nell’ambito di un ricorso iniziale proposto nei termini contro la decisione di aggiudicazione dell’appalto non costituisce sempre un’alternativa valida di tutela giurisdizionale effettiva: nel caso di specie, infatti, la ricorrente principale, oggettivamente, non avrebbe potuto effettivamente verificare ed analizzare l’esistenza di eventuali vizi afferenti le offerte delle società controinteressate, sulla sola base della comunicazione ex articolo 76, comma 5, del Dlgs n. 50 del 2016 inviata dalla stazione appaltante.

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