Appalti

Gare, nella valutazione dell’offerta l’esperienza non può determinare il punteggio

di Solveig Cogliani

L’inserimento di requisiti di esperienza tra i criteri di valutazione dell’offerta, ammissibile soltanto per gli appalti di servizi, è consentito a condizione che lo specifico punteggio assegnato per l’attività svolta, con oggetto analogo a quella dell’appalto da affidarsi, non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo. È quanto afferma il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza del 17 gennaio 2018, n. 279.

Il caso
Il Consiglio di Stato si pronunzia sul ricorso in appello proposto avverso la sentenza del Tribunale ligure che aveva accolto l’impugnazione degli atti di gara indetta dal Comune per la gestione di una struttura sportiva sulla base della considerazione che i cinque elementi tecnico qualitativi attinenti all’attività svolta, all’esperienza o all’anzianità, previsti dalla lettera di invito, riproducessero pedissequamente quelli stabiliti dalla Lr Liguria n. 40 del 2009, riguardando, dunque, le pregresse attività di gestione e non quelle future, proposte in vista dell’eventuale gestione dell’impianto sportivo oggetto di gara, che troverebbero invece la sede naturale esclusivamente in una diversa voce «progetto di utilizzo».

L’approfondimento
La pronunzia si appalesa di notevole interesse, poiché analizza l’orientamento giurisprudenziale che evidenziava l’illegittimità dell’inclusione tra i criteri di valutazione delle offerte, degli elementi attinenti alla capacità tecnica dell’impresa (certificazione di qualità e pregressa esperienza presso soggetti pubblici e privati), anziché alla qualità dell’offerta  «alla luce dei principi ostativi ad ogni Commistione fra i criteri soggettivi di prequalificazione e criteri afferenti alla valutazione dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione, in funzione dell’esigenza di aprire il mercato, premiando le offerte più competitive, ove presentate da imprese comunque affidabili, anche allo scopo di dare applicazione al canone della par condicio, vietante asimmetrie pregiudiziali di tipo meramente soggettivo» (si veda la pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione V, 20 agosto 2013, n. 4191) e, tuttavia, afferma che  il principio della netta separazione tra criteri soggettivi di prequalificazione e criteri di aggiudicazione della gara può essere interpretato cum grano salis.
Infatti,  le Stazioni appaltanti possono prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo, concernenti, in particolare, la specifica attitudine del concorrente, anche sulla base di analoghe esperienze pregresse, a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara, nei casi in cui ravvisino l’opportunità che determinate caratteristiche soggettive del concorrente, in quanto direttamente riguardanti l’oggetto del contratto, siano valutate anche per la selezione dell’offerta.
Tale possibilità è ammessa però a  determinate condizioni:
- si verta in ipotesi di appalti di servizi;
- aspetti dell’attività dell’impresa siano determinanti sulla qualità dell’offerta;
- lo specifico punteggio assegnato per attività analoghe a quella oggetto dell’appalto, non deve incidere in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo.

L’esperienza professionale ed il nuovo Codice dei contratti pubblici
La sentenza in esame fa applicazione del principio già formulato dal Consiglio di Stato (Sezione III, 27 settembre 2016, n. 3970), che ha avuto modo di affermare che il divieto di commistione tra requisiti di qualificazione e criteri di valutazione dell'offerta, di origine comunitaria (Corte di giustizia, 24 gennaio 2008, C.532/06; 19 giugno 2003, C-315/01) non può essere inteso in termini assoluti, non potendosi escludere, con riferimento a casi concreti, che qualunque elemento che faccia riferimento al profilo soggettivo dei concorrenti possa essere preso in considerazione ai fini della valutazione dei contenuti qualitativi dell'offerta.
Tale opzione ermeneutica trova ora base normativa nella previsione di cui all’articolo 95, Dlgs n. 50 del 2016, che dispone che l'offerta economicamente più vantaggiosa possa essere individuata sulla base anche dei seguenti fattori soggettivi «l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto» (comma 6, lett. e).
Come precisato dalle Linee guida Anac in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, con l’articolo 95 citato, è «definitivamente superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la materia della contrattualistica pubblica» sicché,  i requisiti di natura soggettiva possono essere introdotti nella valutazione delle offerte quando questi permettono di valutare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta o per premiare il concorrente che presenta determinati requisiti ritenuti particolarmente meritevoli.

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