Appalti

Abusi edilizi, sanzione solo dopo un’istruttoria completa

di Gabriele Gagliardini

L’ingiunzione di demolizione delle opere abusive presuppone lo svolgimento di un’istruttoria esaustiva e accurata sull’illecito. È quanto afferma il Tar Lazio, con la sentenza n. 550/2018.

Il caso
Roma Capitale ingiungeva la demolizione degli interventi di ristrutturazione di un immobile situato sul proprio territorio comunale, ritenendo che gli stessi fossero stati realizzati abusivamente. I proprietari dell’edificio contestavano l’illegittimità della determinazione dell’Ente dinanzi al Tribunale regionale, chiedendone l’annullamento, tra gli altri motivi, per difetto di istruttoria procedimentale. Infatti, le opere ritenute abusive erano state già rimosse, grazie a ulteriori interventi di ristrutturazione, eseguiti in virtù di un titolo edilizio regolare. Di ciò, tuttavia, Roma Capitale non aveva tenuto conto ai fini del provvedimento di demolizione.

La decisione
Sulla base di tale rilievo, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato la determinazione impugnata. L’assenza di un minimo richiamo all’avvenuta regolarizzazione delle opere abusive è sintomo di un’istruttoria carente, che non legittima l’esercizio di alcun potere.
Sul punto, il Tar ha ricordato che l’ingiunzione di demolizione è un provvedimento vincolato e, in quanto tale, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, anche quando colpisce abusi edilizi lontani nel tempo. Tuttavia, ha aggiunto il Tar, detta sanzione può essere irrogata soltanto se preceduta da un’istruttoria esaustiva e accurata, che abbia tenuto conto anche delle controdeduzioni degli interessati, acquisite al procedimento grazie alla loro partecipazione.

La funzione dell’istruttoria nel procedimento sanzionatorio
La decisione in commento segue l’insegnamento giurisprudenziale più recente sulla consistenza dell’onere motivazionale dell’ingiunzione di demolizione (si veda la pronuncia del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 17 ottobre 2017, n. 9; Consiglio di Stato, Sezione VI, 21 marzo 2017, n. 1267). Peraltro, essa ha precisato un aspetto peculiare di siffatto orientamento. Nell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, l’Amministrazione deve determinarsi sulla base di un’istruttoria completa, consistente nell’accertamento dei fatti, arricchito dall’affettiva valutazione, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 241 del 1990, delle memorie scritte e dei documenti presentati dai soggetti interessati. Solo così l’esercizio del potere sanzionatorio è legittimo.

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