Appalti

Appalti, proroga valida anche se pubblicata dopo la scadenza

di Stefano Usai

La stazione appaltante può decidere di prorogare il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara anche nell'imminenza della scadenza. Ma deve assicurare trasparenza e par codicio tra i potenziali competitori, sempre che insistano motivazioni oggettive, con comunicazione della decisione a tutti i soggetti che abbiano manifestato l'interesse alla gara. In questi termini, la pronuncia del Tar Lazio, Roma, sezione II-bis n. 531/2018.

La vicenda
Una centrale unica laziale ha bandito la gara per aggiudicare il servizio di organizzazione, gestione, raccolta, avvio e smaltimento dei rifiuti urbani per una serie di Comuni. Sull'interpretazione del bando di gara si sono poste alcune questioni relative alla necessità o meno, del requisito di partecipazione relativo all'iscrizione «alla categoria 8F dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali». Le incertezze non sono state chiarite in tempi “congrui” per posporre la data di presentazione delle offerte ma solamente nell'imminenza della scadenza dei termini per partecipare alla competizione (due giorni prima della scadenza).
Chiarito l'aspetto del requisito e verificato che nessun soggetto economico avesse presentato domanda di partecipazione, la stazione appaltante ha optato per la proroga della scadenza del termine di presentazione delle offerte pubblicando la relativa determinazione solamente il giorno successivo alla scadenza.

La sentenza
Il giudice, con un certo senso pratico, ha respinto le doglianze evidenziando che la stazione appaltante, nella sua decisione, non era incorsa in comportamenti scorretti. Infatti, una volta adottata la decisione della posposizione – al di là del dato della materiale pubblicazione della determinazione dirigenziale – la stazione appaltante ha fornito una chiara informazione a tutti si soggetti «che avevano partecipato ai sopralluoghi obbligatori del sito, tra le quali» la stessa ricorrente. Da queste circostanze, emerge l'assenza nella «condotta dell'Amministrazione di qualsiasi violazione della par condicio e di qualsiasi concreto pregiudizio per l'interesse della ricorrente» che ha potuto comunque presentare la propria domanda di partecipazione non subendo, quindi, alcuna scorretta limitazione.
Le comunicazioni, infatti, erano tese proprio ad «assicurare la massima certezza e la più completa trasparenza alla gara».
Il giudice, infine, richiama l'orientamento della giurisprudenza amministrativa in base al quale «non risulta violato il principio di par condicio tra i concorrenti quando la proroga è stata comunicata alle imprese invitate, dando così ad esse la possibilità di migliorare eventualmente l'offerta già presentata, essendo rimessa, in tal caso, alla stazione appaltante la valutazione motivata della opportunità della proroga del termine di presentazione delle offerte (cfr. ex multis, TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 9.11.2010 n. 7214)».

La sentenza del Tar Lazio n. 531/2018

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