Appalti

Lavori stradali, la vittima di un sinistro ha diritto di accesso agli atti dell’appalto

di Daniela Dattola

La vittima di un incidente stradale è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere a tutti gli atti in possesso della Pubblica amministrazione riguardanti il tratto stradale in cui è avvenuto il sinistro. Anche ai documenti relativi all'esecuzione di un contratto di appalto di lavori di manutenzione stradale.
Lo ha deciso il Tar Puglia – Bari, sezione III, sentenza n. 118/2018.

Il caso
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto notificatole dalla Provincia in relazione alla sua istanza di accesso ai documenti amministrativi inerenti il tratto stradale in cui è stata vittima di un sinistro stradale. In particolare, ha chiesto di acquisire copia del “giornale dei lavori” previsto dall'articolo 182 del Dpr 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli appalti pubblici) ovvero di altra documentazione relativa all'esecuzione delle lavorazioni che erano state realizzate sul tratto stradale in questione, nonché copia del contratto di appalto sottoscritto dalla Provincia con l'impresa che ha poi eseguito i lavori. L'interessata ha giustificato la propria richiesta con l'esigenza di tutelare meglio in giudizio le proprie ragioni risarcitorie nei confronti dell'impresa per i danni subiti nell'incidente stradale.

La decisione
La Provincia ha negato l'accesso assumendo l'inesistenza di un interesse specifico dell'istante e di un nesso funzionale tra il fine dichiarato e la documentazione richiesta. Il Tar, invece, ha accolto il ricorso e intimato all'Amministrazione di consentire alla ricorrente la visione e l'estrazione di copia degli atti richiesti, con l'unica limitazione dell'oscuramento, se sussistenti, dei nominativi degli operai riportati nel “giornale dei lavori”.
A sostegno della propria decisione, il Collegio ha ricordato che:
• il Giudice amministrativo può ordinare l'esibizione dei documenti richiesti sostituendosi all'Amministrazione, in quanto il suo giudizio è totalmente indipendente dalla verifica effettuata in precedenza dall'Amministrazione alla quale il privato ha presentato l'istanza ostensiva;
• “il diritto di accesso non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita”;
• nel caso in esame, non si ravvisa in capo alla ricorrente “alcun interesse emulativo, generico ed indistinto all'accesso agli atti in questione”.

Diritto di accesso civico generalizzato, semplice e procedimentale
Con la previsione del diritto di accesso civico generalizzato (cosiddetto “Foia”), introdotto dal Dlgs 25 maggio 2016 n. 97, il Legislatore ha garantito a chiunque il diritto di accedere ai dati ed ai documenti della Pubblica amministrazione, a patto che non vi sia il pericolo di compromettere altri interessi (pubblici o privati) già individuati a monte come rilevanti dal Legislatore stesso. In tal modo, sono stati aumentati il numero e le categorie di soggetti della società civile che desiderano conoscere le informazioni possedute dalle Pubbliche amministrazioni, anche e specialmente al fine di poter attivamente controllare le attività delle Amministrazioni nell'ottica di una migliore trasparenza. Il Foia, però, non si sostituisce e non può sostituirsi alle altre due previgenti tipologie legislative di accesso, che continuano ad essere a tutt'oggi in vigore e esplicano i loro effetti: l'accesso civico semplice e l'accesso procedimentale. Il primo, introdotto dal Dlgs 14 marzo 2013 n. 33, consente a chiunque (così come il Foia), il diritto di accesso, ma soltanto ed esclusivamente rispetto alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione valevoli per la Pubblica amministrazione. L'accesso procedimentale di cui alla legge n. 241 del 1990, invece, a differenza dei due più recenti diritti d'accesso, tutela unicamente il diritto dei cittadini che dimostrino di possedere un interesse qualificato, vale a dire, così come ricordato nella decisione commentata, diretto, concreto ed attuale.
Il più datato accesso documentale rappresenta oggi l'unico strumento che consente al singolo che abbia detto interesse di poter presentare:
• istanza in via amministrativa per l'accesso agli atti ed ai documenti collegati al proprio interesse;
• ricorso al Giudice amministrativo contro l'illegittimo provvedimento di diniego dell'accesso.

Conclusioni
La sentenza, anche se non direttamente, può essere letta nel senso di invitare cittadini ed Amministrazioni a non trascurare ingiustificatamente o superficialmente la verifica circa la sussistenza in capo al richiedente del diritto di accesso documentale, ribadendone nuovamente i presupposti per il suo esercizio e l'ambito di operatività. Non da ultimo, preme rilevare come il diritto riconosciuto negli articoli da 22 a 25 della legge 241 non subisce eccezione alcuna dalla normativa che disciplina gli appalti, essendo le due materie e le relative fonti totalmente indipendenti l'una dall'altra.

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