Appalti

Il segretario comunale può essere responsabile unico anche in più gare

di Stefano Usai

È legittimo attribuire al segretario comunale la funzione di responsabile unico del procedimento anche in relazione a più gare. La possibilità è stata ammessa dal Tar Sardegna, Cagliari, sezione I con la sentenza n. 95/2018 con riferimento a un Comune con dirigenti.

La vicenda
Nel caso trattato dal giudice sardo, la ricorrente ha puntato le proprie doglianze – tra le altre - sulla violazione dell'articolo 31 del codice dei contratti, e delle correlate linee guida Anac n. 3, che impongono la scelta del Rup nell'ambito dei dipendenti di ruolo della stazione appaltante. E tra i dipendenti di ruolo, evidentemente, non può essere compreso il segretario comunale che si trova, in rapporto di dipendenza con «l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali, e non dell'amministrazione comunale presso il quale svolge il servizio».
Ulteriore questione posta dal ricorrente – che pretendeva pertanto l'annullamento degli atti di gara (poi avvenuto per altri motivi) – è che lo stesso segretario risultava, al contempo, il Rup per tutta una serie di procedure. Anche questa circostanza, secondo la tesi “accusatoria”, avrebbe dovuto considerarsi in contrasto con la disposizione normativa (articolo 31) che impone alle stazioni appaltanti l'individuazione e la nomina di un responsabile del procedimento per ogni singola procedura.

La decisione
Il giudice non ravvisa, per questi motivi, alcuna illegittimità evidenziando, in primo luogo, che il collegamento tra il ruolo di Rup/dipendente di ruolo deve essere, in realtà, inteso non in senso formalistico ma caso mai funzionale rispetto alle esigenze e agli obiettivi della stazione appaltante.
Nel caso di specie, il segretario risultava attributario di importanti obiettivi strategici sulla gestione del centro residenziale per anziani del Comune (oggetto dell'appalto).
Il giudice ha ritenuto legittima la nomina focalizzando il proprio ragionamento sulla possibilità – ammessa dall'articolo 97, comma 4, del decreto legislativo 267/2000 - di assegnare al segretario anche compiti gestionali, rilevando che, pur non dipendente di ruolo della stazione appaltante, «in effetti» il segretario risulta «stabilmente inserito nella struttura degli organi e degli uffici del comune, non solo perché nell'amministrazione locale svolge in via esclusiva i suoi compiti e le sue funzioni (anche) di titolare di organi, ma soprattutto perché questo emerge dall'esame delle norme dell'ordinamento degli enti locali che disciplinano le principali attribuzioni che sono riservate, o che comunque possono essere conferite, al segretario».
Circa la possibilità – in generale – di nominare un Rup per una molteplicità di procedimenti, anche in questo caso, in sentenza si sottolinea che l'interpretazione dell'inciso dell'articolo 31, primo comma del codice, per cui la stazione appaltante è tenuta a individuare e nominare un responsabile unico del procedimento per ogni «singola procedura» , deve essere scevra da ogni formalismo. Pertanto la decisione di porre a capo di procedure lo stesso «referente» non ha alcuna implicazione sostanziale se non quella di “organizzare” l'attività lavorativa secondo le esigenze della stazione appaltante.
La pronuncia, effettivamente, risulta di particolare interesse pratico anche in considerazione dei molteplici ruoli svolti dal segretario – si pensi in particolare alla responsabilità quale funzionario anticorruzione ed alle funzioni di controllo interno successivo - che, evidentemente non sono tali da determinare violazioni o incompatibilità.
Del resto, lo stesso giudice precisa – in relazione ai rilievi sulla incompatibilità per i diversi incarichi dirigenziali assegnati -, che una «situazione di conflitto», anche con riferimento alla disciplina legislativa di cui al Dlgs n. 39 del 2013 avrebbe richiesto una oggettiva dimostrazione risultando «pacifico che l'incompatibilità è predicabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge (si veda Cons. St., Sez. III, 12 novembre 2014, n. 5583)».
Da notare, per completezza, che il giudice ha annullato l'aggiudicazione per carenza di motivazione dei punteggi assegnati, dalla commissione di gara, alle offerte presentate con conseguente imposizione di rinnovare la «procedura di gara, a partire dalla fase di valutazione delle offerte tecniche».

La sentenza del Tar Sardegna n. 95/2018

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