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Corte Ue: la Via postuma è ammissibile

L’esame “postumo” di un progetto già realizzato per verificare se vada sottoposto a Via è possibile, ma nel rispetto di precise condizioni. Questo è il principio espresso dalla Corte di Giustizia Ue con sentenza 28 febbraio 2018, C-117/17 sulla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tar Marche. Nel 2012 un impianto di energia a biogas di potenza inferiore a 1 Mw era stato autorizzato senza essere stato sottoposto a Via poiché non prevista dalla legge regionale Marche 3/2012, ma contemplata dalle norme Ue.

La vicenda
Il Comune territorialmente competente aveva impugnato l’autorizzazione rilasciata per violazione delle norme Ue sulla Via. Nel frattempo, nel 2013 la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittima la legge marchigiana (sentenza 93/2013) e con Dm 30 marzo 2015 erano state date ulteriori indicazioni sui criteri di assoggettamento degli impianti a screening o a Via (in aggiunta ai criteri già presenti nel Dlgs 152/2006, parte II).
In ragione del mutato quadro normativo il 3 giugno 2015 la Regione Marche, su istanza dell'impresa, dichiarava che l'impianto non doveva essere sottoposto a Via e confermava l'autorizzazione rilasciata nel 2012. Il Comune impugnava questa decisione delle Marche e il Tar investiva la Corte Ue in materia chiedendo se fosse compatibile col diritto Ue una valutazione “ex post” sulla sottoposizione di un impianto a verifica di assoggettabilità a Via o a Via.

La decisione
I giudici hanno risposto che la mancanza di Via, quando prevista, è un'omissione illegittima. Inoltre, poiché gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie ad eliminare le conseguenze illecite dell'omissione, tra queste ci può essere anche un esame postumo sulla necessità o meno della Via, a due condizioni: la regolarizzazione postuma sia un modo per eludere le norme Ue; l'esame sulla necessità della Via ex post consideri anche il concreto impatto ambientale eventualmente già verificatosi per effetto della costruzione.

L’esame “postumo” potrebbe anche, in ipotesi, condurre per la non necessità della Via in base alle norme nazionali, purché compatibili con la direttiva.

La sentenza della Corte Ue 28 febbraio 2018, C-117/17

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