Appalti

Gare, illegittimi i lotti disomogenei

di Antonio Capitano

È illegittimo l'avviso di preinformazione relativo a una gara per un contratto di servizio pubblico di trasporto che configuri lotti disomogenei, comprensivi della gestione di servizi su ruote e ferroviario limitatamente ad alcune linee marginali. Il principio, espresso dal Tar Piemonte con la sentenza n. 219/2018 , recepisce una specifica attenzione sulla medesima gara da parte dell'Agcom, sottolineando che l'abbinamento di prestazioni per segmenti di mercato strutturalmente eterogenei, senza oggettiva giustificazione economica o funzionale, consentirebbe a un ristretto numero di operatori ferroviari di traslare il loro peculiare potere di mercato anche al più aperto mercato del trasporto su gomma, con evidenti effetti distorsivi.

Il caso
Il caso in esame nasce, in particolare, dalla censura rispetto al contenuto dell'avviso di preinformazione, ossia quello relativo alla scelta di ricomprendere in un'unica gara per Tpl il trasporto su gomma ed alcune linee ferroviarie definite in atti «marginali». Una soluzione, ad avviso dei ricorrenti, che avrebbe imposto agli operatori del trasporto su gomma di «allearsi» con uno dei pochi soggetti dei servizi ferroviari, con effetti anticoncorrenziali non superati dalla possibilità di subappaltare tale ultimo servizio.
A sostegno della loro tesi, i ricorrenti lamentavano, inoltre, che la scelta organizzativa, anche al di fuori del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale, non avrebbe potuto essere adottata né dalla giunta regionale né dalla azienda per la mobilità regionale necessitando, per contro, di apposito e specifico coinvolgimento degli enti locali interessati.

La decisione
Dopo aver richiamato le analisi di settore, il collegio - sulla base delle evidenti economie di scala - ha dato atto che il mercato del trasporto su gomma è potenzialmente aperto alle piccole e medie imprese, mentre ridotto è quello su ferro. Pertanto, i giudici, accogliendo le tesi dei ricorrenti, hanno evidenziato che la Regione si sta orientando per l'affidamento diretto di gran parte dei servizi ferroviari puri; ciò avvalora l'impatto negativo sulla concorrenza prodotto da affidamenti aventi a oggetto servizi integrati ferro-gomma poiché sono pochissimi gli operatori in grado di fornire entrambi i servizi.
In questo contesto l'abbinamento di due servizi eterogenei, senza alcuna giustificazione che supporti l'evidente effetto restrittivo della concorrenza che la scelta induce, non sembra al collegio compatibile con la normativa vigente. Sebbene l'avviso di preinformazione non rientri tra gli atti elencati dall'articolo 51 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50 nel caso in esame, conclude il Tar, l'avviso in questione è stato adottato secondo modalità non conformi ai principi dettati da quell’articolo del codice dei contratti, ed è per questo aspetto sindacabile e illegittimo.

La sentenza del Tar Piemonte n. 219/2018

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