Appalti

Clausola sociale e costi della manodopera sempre obbligatori negli atti di gara

di Amedeo Di Filippo

Sulla obbligatorietà della clausola sociale nei bandi di gara torna a insistere il Tar Campania, con la sentenza n. 1334/2018, secondo cui è parimenti necessario individuare i costi della manodopera al fine di determinare l'importo posto a base di gara.

Il fatto
È stato impugnato il bando, con il disciplinare e il capitolato speciale relativi a una procedura aperta per l'affidamento di un servizio. Il gestore uscente ha eccepito la violazione dell'articolo 50 del codice dei contratti che, per i servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, e con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, impone alle stazioni appaltanti l'inserimento nei bandi di gara di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto. Onere che nel caso di specie sarebbe stato violato in quanto da un lato il servizio messo a gara non ha natura di attività intellettuale, dall'altro presuppone un'alta intensità di impiego di manodopera.
Violato, secondo il ricorrente, anche l'articolo 23, comma 16, del codice che, nel rinviare la determinazione del costo del lavoro ad apposite tabelle del ministero del Lavoro sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali, impone l'indicazione dei costi della manodopera nei documenti di gara, scorporando quelli della sicurezza dall'importo assoggettato al ribasso.

Clausola sociale obbligatoria
Il Tar Campania ha giudicato fondato il ricorso e annullato la gara in quanto la disposizione dell'articolo 50 del codice è da considerare «cogente per la stazione appaltante», tanto più che a livello istruttorio non è risultata esserci stata alcuna verifica dei presupposti per l’applicazione, relativi cioè alla natura non intellettuale del servizio e alla prevalenza della manodopera in termini di valore economico. Omissione che, a detta dei giudici, viola anche la disposizione dell'articolo 23, comma 16, posto che è parimenti obbligatorio individuare nei documenti di gara i costi della manodopera, al fine di determinare l'importo posto a base di gara.

La sentenza del Tar Piemonte n. 219/2018

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