Appalti

Basta un indizio per la lottizzazione abusiva

di Pippo Sciscioli

Basta anche uno solo degli indizi rivelatori dell'illecito scopo edificatorio per concretizzare la fattispecie di lottizzazione abusiva vietata dall'articolo 30 del Dpr 380/2001, come la vendita frazionata di un vasto terreno in lotti di dimensione ridotta e incompatibile in ragione della destinazione agricola a essi impressa dal Prg e venduti a soggetti privi del requisito professionale di imprenditore agricolo. Altri indizi sufficienti possono alternativamente essere rappresentati:
• dalla creazione sul terreno di un sistema viario per l'accesso ai lotti ricavati dal frazionamento oppure
• dalla delimitazione degli stessi con recinzioni o ancora
• dalla creazione o previsione di autonome opere edilizie e urbanistiche.
Il Tar Sardegna con la sentenza n. 217/2018 ritorna sulla questione della lottizzazione abusiva.

Le forme dell’abuso
La lottizzazione abusiva, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, può essere di due tipi:
- materiale, che si concretizza con la realizzazione di opere di trasformazione urbanistica in difetto di autorizzazioni comunali o in violazione delle prescrizioni del Piano regolatore generale;
- formale, o “cartolare”, che si concretizza quando, pur senza la realizzazione di fabbricati, se ne sono realizzati i presupposti come il frazionamento del suolo di rilevanti dimensioni in lotti e successiva vendita, che per le loro dimensioni, la destinazione urbanistica del suolo (per lo più agricola), la previsione di opere funzionali alla residenza, disvelano l'intento edificatorio.

Il principio del Tar sardo
Secondo i giudici sardi, tale intento può desumersi non solo dalla pluralità dei suddetti elementi indiziari che riflettono nel loro insieme le finalità vietate dalla norma, ma anche da uno solo di questi che inequivocabilmente sia comunque diretto allo scopo. Per questo, legittimamente il Comune, una volta verificato l'illecito, può con ordinanza dirigenziale disporre la sospensione dei lavori, anche ( e questo è l'altro spunto interessante della sentenza) senza aver previamente comunicato agli interessati l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/1990. Infatti, non è viziante l'omissione di tale adempimento da parte del Comune per il carattere vincolato dell'esercizio dei poteri repressivi a fronte di avvertati abusi edilizi. Né infine è vero che l'ordinanza di sospensione dei lavori del Comune possa essere emessa solamente a valle di una decisione del giudice penale, trattandosi di procedimenti autonomi.

La sentenza del Tar Sardegna n. 271/2018

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