Appalti

L’Anac nega l’«obbligo di proroga» per l’invio delle offerte alla stazione appaltante

di Stefano Usai

La stazione appaltante, se ha concesso termini ampi e sufficienti per consentire all'appaltatore di predisporre la propria domanda di partecipazione alla gara, non può essere costretta a prorogare ulteriormente la scadenza del bando. Questa precisazione, di sicuro rilievo pratico, è stata espressa dall'Anac con la delibera n. 336/2018 deposita in questi giorni.

L'istanza di precontenzioso
Una società straniera, attraverso il proprio rappresentante in Italia, ha posto all'Autorità anticorruzione la questione della legittimità del comportamento di una stazione appaltante - relativamente alla procedura ristretta per l'affidamento del servizio di revisione generale e riparazione di derivati di carri armati – che non ha concesso, nonostante la richiesta, la proroga sulla scadenza dei termini per presentare offerta. E questo, nonostante i maggiori oneri dichiarati nella redazione della domanda rispetto ad altri appaltatori.
Il maggior onere consisteva nell'esigenza, per le imprese straniere, di redigere la domanda con una traduzione giurata in italiano. Onere aggravato dalla circostanza che la scadenza per presentare le offerte era il 21 agosto, quindi coincidente con un periodo feriale. Secondo l’impresa, un simile comportamento avrebbe violato i principi di concorrenza e trasparenza del procedimento.

Il riscontro
Di diverso avviso si dimostra l'Autorità anticorruzione. In primo luogo– visto l'articolo 79 del codice dei contratti che impone all'amministrazione di fissare un termine congruo per la presentazione delle domande calibrate sulla complessità dell'appalto – il termine fissato risultava rispettare il limite stabilito dall'articolo 61, comma 3 dello stesso codice. Articolo che prevede, per la procedura ristretta a inviti, un termine minimo per la ricezione delle offerte «di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte».
Considerato che i maggiori oneri amministrativi gravanti sulle imprese straniere «dovuti alla legalizzazione di atti» per la domanda, erano stati chiaramente precisati nel bando pubblicato il 16 giugno, garantendo alle imprese potenzialmente interessate alla partecipazione un’informazione adeguata circa gli adempimenti richiesti, il comportamento della stazione appaltante è stato ritenuto corretto.
Secondo l'Anac, la concessione di una proroga dei termini, infatti, rientra nella piena discrezionalità dell'amministrazione che valuta «l'opportunità di concedere una proroga del termine fissato per la presentazione delle offerte, tenuto conto dell'opportuno bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, nonché delle specifiche circostanze di fatto del caso concreto, tra cui anche l'esigenza di concludere il procedimento entro un determinato periodo». La procedura, in effetti, doveva concludersi entro termini perentori stabiliti dal ministero della Difesa che non sarebbero stati rispettati in caso di proroga.

La delibera Anac n. 336/2018

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