Appalti

Abusi edilizi, la dichiarazione di inizio attività nel silenzio della Pa non è una sanatoria

di Paola Rossi

Le costruzioni per la cui realizzazione è necessario il permesso di costruire non possono venire sanate con una mera Dichiarazione di inizio attività. Ci vuole un’espressa posizione della Pa per ottenere il beneficio. Ha quindi sbagliato il giudice di merito a considerare estinta la contravvenzione per l’abuso edilizio in base alla presentazione successiva di una Dia su cui non vi siano stati rilievi da parte della pubblica amministrazione, ma il suo silenzio che si voleva far valere per assenso. Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 20082/2018 depositata ieri, ha precisato che solo il rilascio di un permesso in sanatoria può consentire di superare l’abuso edilizio.

Il ricorso
Il Procuratore ricorrente aveva contestato, infatti l’efficacia della Dia per poter ritenere estinto il reato contravvenzionale. Nel dargli ragione la Cassazione fa rilevare che solo con il permesso in sanatoria l’amministrazione è sollecitata e chiamata a fare verifiche più invasive sulle situazioni di fatto, che dovrebbero ammettere al beneficio della sanatoria. La norma che prevede la possibilità di estinguere l’abuso in violazione o in assenza del permesso di costruire richiede un’istruttoria concreta e, quindi, una fattiva attività da parte dell’amministrazione al fine di rilasciare il titolo sanante a fronte dell’esborso di denaro.

La sentenza
Il ricorso è quindi fondato e il giudice del rinvio dovrà constatare l’assenza dell’avvenuta sanatoria. Infatti, afferma la Cassazione che la costruzione edilizia risulta realizzata in totale difformità del permesso di costruire e quindi - ai sensi dell'articolo 36 del Dpr 380/2001 - e a fronte all’abuso poteva essere rilasciato solo il permesso in sanatoria. La Cassazione - richiamando il proprio precedente n. 43155/2017 - ha affermato che gli interventi soggetti al permesso di costruire, pur se realizzati dall'interessato con una denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 22, terzo comma, del Dpr 6 giugno 2001 n. 380, non sono sanabili mediante la presentazione di una «Dia in sanatoria», ai sensi dell'articolo 37 del Dpr, ma richiedono la procedura di accertamento di conformità prevista dall'articolo 36 dello stesso decreto.

Il ragionamento indicato dalla Cassazione
L’articolo 36 del Dpr 380/2001 36 stabilisce che i manufatti abusivi già realizzati possano essere successivamente «assentiti» dalla Pa soltanto mediante il rilascio del permesso di costruire in sanatoria dato il più pregnante controllo richiesto alla pubblica amministrazione nell'ipotesi di sanatoria di costruzioni originariamente abusive, evidenziato dalla necessità che si proceda ad una valutazione di doppia conformità agli strumenti urbanistici e dalla previsione del rigetto tacito della richiesta di sanatoria nell'ipotesi di mancato accoglimento entro il termine di sessanta giorni. Non risulta che gli imputati abbiano ottenuto il permesso di costruire in sanatoria, sicchè la contravvenzione non avrebbe dovuto essere dichiarata estinta.

La sentenza della Corte di cassazione penale n. 20082/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©