Appalti

Legittima la riapertura dei termini di invio dell'offerta se la piattaforma Mepa non funziona

di Susy Simonetti e Stefania Sorrentino

Legittima la riapertura dei termini di presentazione dell'offerta per rallentamenti nella navigazione sulla piattaforma Mepa e possibili malfunzionamenti nell'area delle negoziazioni. È questa la pronuncia del Tar Puglia, sezione III, con la sentenza n. 643/2018.

I fatti
Un operatore economico si è rivolto al Tar per l'annullamento degli atti di una gara, espletata sul mercato elettronico, lamentando la violazione del principio di buona e corretta amministrazione per avere la stazione appaltante disposto, per due volte, la remissione in termini del concorrente, impossibilitato a presentazione la propria offerta per asserito mancato funzionamento del sistema informatico.

La decisione
Il primo luogo, il collegio ha rilevato che le anomalie della piattaforma di e-government sono state tempestivamente segnalate e comprovate da un comunicato della Consip e l'operato dell'amministrazione è pienamente conforme alle disposizioni legislative in materia. Difatti, secondo l'articolo 79, comma 5-bis del Dlgs 50/2016, in caso di non corretto funzionamento della piattaforma telematica, la stazione appaltante è tenuta ad adottare opportuni provvedimenti per assicurare la regolarità della procedura di gara, anche con la sospensione o proroga del termine di presentazione dell'offerta.
Nella fattispecie, poiché il disservizio tecnologico è emerso in prossimità della scadenza per la candidatura, impedendo, di fatto, la sospensione o la proroga della procedura, la riapertura del termine è l'unico strumento idoneo a neutralizzare le disfunzioni informatiche e garantire il confronto competitivo tra i partecipanti secondo principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
È escluso ogni profilo di colpevolezza in capo all'operatore economico in caso di comprovata anomalia del meccanismo telematico di gara. In questa ipotesi è onere della stazione appaltante farsi carico del rischio e dei conseguenti esiti del malfunzionamento del sistema informatico, intervenendo per assicurare il corretto svolgimento della procedura, alla luce dei criteri generali posti alla base degli affidamenti pubblici.

A ridosso della scadenza
Ad avviso dell'appellante, tuttavia, il malfunzionamento del sistema non è sufficiente a giustificare l'operato dell'amministrazione, dovendosi attribuire la preclusione alla formulazione dell'offerta a una mancanza di diligenza del concorrente: spetta alla controinteressata non operare a ridosso della scadenza prestabilita, anticipando il momento della trasmissione dell'offerta.
Sul punto, sottolinea il collegio «la diligenza rafforzata dell'operatore economico nelle gare pubbliche non può tradursi in una dequotazione del termine perentorio di presentazione delle offerte, che altrimenti non avrebbe senso enucleare, ma impone piuttosto una valutazione del contesto d'assieme».
Occorre analizzare la condotta del partecipante «scevra da circostanze estrinseche» per valutare l'eventuale nesso di causalità con il malfunzionamento della piattaforma. Il comprovato problema informatico, che inficia il sistema, non può ricadere sul potenziale concorrente né riflettersi, nei procedimenti di gara, in termini negativi sul principio di massima partecipazione e par condicio.

La sentenza del Tar Puglia n. 643/2018

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