Appalti

Sulla banca dati degli operatori economici il Consiglio di Stato chiede requisiti più stringenti

di Susy Simonetti e Stefania Sorrentino

Favorevole ma con alcune osservazione il parere del Consiglio di Stato n.1126/2018 sullo schema di decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sulla banca dati degli operatori economici (Bdoe) in attuazione dell'articolo 81, comma 2, del codice appalti.
Il provvedimento, composto da undici articoli, è giunto alla commissione speciale munito delle valutazioni sostanzialmente positive dell'Anac e dell'Agid e corredato dall'analisi dell'impatto della regolamentazione a seguito di consultazione pubblica online.

La Bdoe
La banca dati degli operatori economici ha lo scopo fondamentale di acquisire la documentazione per la verifica dei requisiti necessari per la partecipazione degli operatori economici alle procedure di gara e per il controllo in fase esecutiva.
È destinata a sostituire l'attuale Avcpass a partire dal 18 ottobre 2018, data in cui è previsto l'obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione.
Nel sistema confluiscono tutte le informazioni presenti nelle banche dati esistenti, garantendo una accessibilità unificata, evitando sovrapposizione di competenze e ottimizzando la fruizione dei documenti, consentendo la tracciabilità delle procedure nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.
La Bdoe è interconnessa con i registri pubblici nazionali e altri registri mediante convenzioni stipulate tra il Mit e gli enti titolari dei dati e con le piattaforme telematiche delle stazioni appaltanti.

Il parere
Il collegio, nell'esprimere il parere favorevole, non risparmia, tuttavia, una analisi critica e costruttiva dell'impianto, formulando osservazioni di carattere generale e specifico sui singoli articoli.
Innanzitutto, pur condividendo l'architettura della Bdoe, presentata dallo stesso Mit come sistema di centro di scambio e distribuzione dati, i giudici di Palazzo Spada rilevano incongruenze su alcune disposizioni dello schema di regolamento che configurano la banca dati, invece, come un vero «database», luogo autonomo di conservazione e trattamento dati con un ciclo di vita indipendente da quello dei programmi.
Occorre chiarire che, nel dialogo tra enti richiedenti e certificanti, le informazioni devono essere fornite necessariamente con mezzi informatici e non cartacei e veicolate sulla piattaforma, nell'ottica, quindi, di un sistema «interattivo» e non di un «database persistente».
Per supportare adeguatamente le stazioni appaltanti, la commissione suggerisce al ministero di elencare in maniera dettagliata i requisiti verificabili tramite la banca dati oppure di indicare espressamente i dati acquisibili al di fuori dello stesso.
In particolare, è opportuno che nel decreto sia precisato che le informazioni non reperibili dalla banca dati, per qualsiasi motivo, anche non imputabile all'operatore economico, possono essere ottenute in altro modo, per evitare possibili contenziosi e garantire l'interesse pubblico alla più ampia partecipazione dei concorrenti.
Inoltre, è bene puntualizzare, continua il collegio, che l'acquisizione della documentazione «esclusivamente» tramite la Bdoe deve essere circoscritta solo agli elementi indicati dal ministero come ostensibili.

Il parere

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