Appalti

Valutazione dell'anomalia, è obbligatorio verificare spese generali e prestazioni gratuite

di Stefano Usai

La stazione appaltante, nel procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, è tenuta a verificare anche la congruità delle «spese generali» e ad approfondire l'attendibilità delle proposte dell'appaltatore di svolgere servizi gratuiti. In questo senso, il parere espresso dall'Anac con la deliberazione n. 341/2018 che invita le stazioni appaltanti ad approfondire le giustificazioni che appaiono eccessivamente «generiche».

La vicenda
Il secondo classificato su un appalto per il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione centralizzato delle acque reflue civili ha sindacato – con richiesta di parere in sede di precontenzioso all'autorità anticorruzione - la valutazione di congruità espressa dalla stazione appaltante in relazione all'offerta dell'aggiudicatario priva di riferimenti specifici alle spese generali e agli oneri relativi a prestazioni specifiche. In particolare, l'aggiudicatario si era dichiarato disposto a offrire gratuitamente la prestazione del responsabile tecnico per l'applicazione delle norme di sicurezza. Prestazione che sarebbe stata svolta direttamente dall'amministratore della società (o da un responsabile tecnico specificatamente individuato).
Inoltre, la prestazione, secondo le giustificazioni in fase di valutazione dell'anomalia, sono state considerate dall'aggiudicatario non come costo per la società – visto che venivano svolte direttamente dall'amministratore unico «in possesso di abilitazione alla professione e con comprovata esperienza nella gestione di impianti di depurazione» - ma come un utile con conseguente detrazione dai costi complessivi dell'offerta.
La commissione di gara, come evidenziato nei verbali del procedimento, non ha approfondito questo aspetto ritenendo soddisfatte le pretese della stazione appaltante. In particolare, sempre secondo la commissione di gara, la decisione di offrire gratuitamente una prestazione era da ritenersi riconducibile a «vicende e fatti interni alla società in relazione agli apporti ed ai conferimenti con riflessi sugli utili» sui quali, la stazione appaltante non avrebbe potuto interferire, in virtù del principio della libertà ed attività di impresa.

Il parere
L'Anac, ribaditi i limiti di intervento dell'autorità esterna sulle valutazioni, comunque, discrezionali della stazione appaltante, che possono subire un sindacato solo se irragionevoli e immotivate, ricorda l'obbligo «di valutare la congruità dell'offerta economica, oltre che in relazione ai costi per il personale, per la sicurezza aziendale ed in relazione all'incidenza dell'utile di gestione, anche in relazione alle spese generali (Parere di precontenzioso n.139 del 20 giugno 2014; Parere di precontenzioso n. 230 del 16 dicembre 2015)». Nel caso di specie, la valutazione non è intervenuta e neppure si poteva desumere dalle giustificazioni risultando carente ogni computo sui costi generali.
Altro aspetto del procedimento ritenuto non conforme da parte dell'autorità anticorruzione è la «rinuncia» della stazione appaltante a condurre verifiche doverose circa la proposta dell'appaltatore di svolgere una prestazione professionale (da parte dell'amministratore) gratuitamente. Circostanza, quest'ultima, che dovrebbe lasciare in realtà «margini di dubbio circa la possibilità di omettere completamente la corrispondente voce» di costo e che avrebbe dovuto, invece, indurre la stazione appaltante «a chiedere ulteriori chiarimenti in relazione alla sussistenza di altri eventuali oneri connessi alla prestazione de qua (ad esempio oneri previdenziali e assicurativi), ciò al fine di valutare se in concreto l'offerta fosse attendibile ed affidabile nel suo complesso». Per ciò, il procedimento di valutazione condotto dalla stazione appaltante è apparso non conforme alle norme.

La delibera Anac n. 341/2018

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