Appalti

Illegittima la riduzione del termine per il soccorso istruttorio se non prevista nel disciplinare di gara

di Amedeo Di Filippo

È illegittimo l'operato della commissione di gara che ha concesso solo cinque giorni per il soccorso istruttorio, al posto dei dieci stabilito dal Codice dei contratti, se non viene espressamente previsto nel disciplinare di gara ovvero non sia giustificato da particolari emergenze. Lo afferma il Tar Campania con la sentenza n. 3067/2018.

Le circostanze
La vicenda riguarda un operatore economico che ha partecipato a una procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica. A seguito della prima seduta, la stazione appaltante lo ha ammesso al beneficio del soccorso istruttorio, concedendo il termine di 5 giorni, che nel caso di specie non sono stati rispettati, con conseguente esclusione dalla procedura di gara. L’operatore ha proposto ricorso con cui ha chiesto l'annullamento del provvedimento di esclusione, ritenuto illegittimo in quanto la documentazione richiesta era stata, comunque, fornita entro i dieci giorni previsti dalla legge, e dei documenti di gara, censurati perché non hanno fatto riferimento alcuno a una riduzione dei giorni concessi per sanare le irregolarità rispetto ai canonici dieci giorni.

I termini del soccorso
La questione, dunque, si avvita intorno alla possibilità per la stazione appaltante di disporre per il soccorso istruttorio la riduzione del termine a cinque giorni, posto che l'articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti consente di sanare le carenze di elementi formali della domanda, con esclusione di quelle che riguiardano l'offerta economica e l'offerta tecnica, entro un termine «non superiore a dieci giorni», allo spirare del quale il concorrente è escluso dalla gara.
Il Tar Campania ha riconosciuto alla stazione appaltante la facoltà di ridurre il termine entro il quale devono essere prodotti i documenti oggetto di soccorso istruttorio, ma la facoltà, si legge nella sentenza, «in ossequio al principio del favor partecipationis, deve essere esercitata in modo ragionevole e congruo». Per cui da un lato non deve ingiustificatamente aggravare gli adempimenti a carico del concorrente, dall'altro dovrebbe essere esercitata in sede di bando in modo da rendere chiaro per tutti i concorrenti il termine ed evitare possibili arbitri a seconda del concorrente nei cui confronti si esercita il potere di soccorso.

Gli obblighi della stazione appaltante
Questo comporta che la riduzione del termine rispetto a quanto previsto dal Codice è ammissibile solo qualora venga espressamente indicato nel disciplinare di gara o sia giustificato da particolari emergenze. Evenienze non presenti nel caso di specie, in cui il disciplinare si è limitato a prevedere la procedura di soccorso istruttorio semplicemente rinviando all'articolo 83, comma 9.
A detta del Tar, l'accoglimento del ricorso non comporta l'obbligo dell'amministrazione di ammettere alla gara l'operatore ricorrente, solo la stazione appaltante viene obbligata, ove non lo avesse già fatto, a esaminare la documentazione integrativa prodotta all'esito del soccorso istruttorio e ad assumere le conseguenti determinazioni.

La sentenza del Tar Campania n. 3067/2018

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