Appalti

Abuso edilizio, sì a più istanze di sanatoria se per il frazionamento vi sono più titolari

di Paola Rossi

Più istanze di concessione in sanatoria per altrettante unità abitative riferite a diversi soggetti legittimati legittimano a un computo separato della volumetria dell’immobile abusivo. La Corte di cassazione con la sentenza n. 21284/2018 depositata ieri ha così dato ragione al privato cui era stata respinta l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione sul presupposto che l’immobile nella sua interezza superava il limite di cubatura fissato per poter ottenere il rilascio del titolo snanate. Ovviamente sul presupposto che la suddivisione dello stesso in tre unità abitative fosse fittizia.

Suddivisione: legittima o fittizia?
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di un privato che colpito da ordine di demolizione aveva presentato tre istanze di condono per le tre unità - riferite una a se stesso e le altre due alle figlie minori - che componevano l’immobile sottoposto all’ordine di demolizione. Il privato - anche su attestazione del Comune - risultava essere entrato in possesso dei titoli sananti e di aver pagato i relativi oneri. Ma il giudice non ha ccolto la domanda di annullamento dell’ordine in quanto sosteneva che la suddivisione era stata operata proprio al fine di non superare i limiti volumetrici di legge che sono riferiti appunto a singole unità abitative. Per i giudici di legittimità la sentenza di merito non ha tenuto conto che l’esecuzione dell’ordine viene sopravanzata dagli atti amministrativi che sanano l’abuso. Nel caso le istanze di condono per i tre appartamenti che componevano l’edificio erano andate a buon fine, perchè il Comune aveva accertato che fossero destinate per la finalità abitativa a soggetti diversi: il titolare e le due figlie. Ma i giuidci hanno apoditticamente affermato la sussistenza di un comportamento elusivo.

Il principio
La Cassazione nell’annullare la sentenza di merito e l’ordine di demolizione rispedisce al mittente l’interpretazione che fa della giurisprudenza della Cassazione dove afferma che la Corte di legittimità avrebbe già dichiarato infondata la questione dell'ammissibilità del condono di un fabbricato eccedente la cubatura, pur se essa non venga superata dalle singole unità abitative che lo compongono. Interpretazione bocciata come errata.
Infatti, al fine di contestare l’apodittica affermazione del giudice - che tra l’altro ha mancato di fornire prova della fittizia prospettazione di tre unità al posto di una - la Cassazione ha colto l’occasione per esprimere il principio corretto di giurisprudenza da applicare in simili vicende: ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario «qualora faccia capo ad un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono». Quindi per evitare l’elusione del limite legale di consistenza di un’opera edilizia eventuali singole istanze - dell’unico soggetto legittimato - presentate in relazione alle separate unità che compongono l’ edificio, devono afferire a un'unica concessione in sanatoria. Ma se al contrario, per effetto della suddivisione della costruzione o «della limitazione quantitativa del titolo abilitante» la presentazione della domanda di sanatoria, vi siano più soggetti legittimati, é possibile proporre istanze separate relative a un medesimo immobile.

La sentenza della Corte di cassazione penale n. 21284/2018

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