Appalti

Illegittimo l'avviso pubblico per l'albo dei legali se fissa limiti territoriali

di Stefano Usai

L'Anac, con la delibera n. 397/2018, ha fornito importanti chiarimenti sulla corretta redazione dell'avviso esplorativo per l'affidamento di incarichi legali. In particolare, con il parere viene puntualizzata la necessità che l'avviso riporti alcuni elementi essenziali che consentano ai soggetti interessati la possibilità di esprimere la propria manifestazione di interesse in modo consapevole.

La questione
Un legale ha sottoposto all'autorità anticorruzione alcune censure relative a un avviso a manifestare interesse predisposto da una azienda lombarda per l'edilizia residenziale pubblica. In particolare, il legale ha evidenziato di essere stato escluso dalla selezione espletata sulle manifestazioni di interesse espresse sull'avviso pubblico che, a fronte della previsione della redazione di un elenco della durata massima di 4 anni, non indicava l'importo massimo stimato degli affidamenti.
Inoltre, il requisito di legittimazione – fissato in 7 anni di iscrizione all'ordine degli avvocati – risultava maggiormente restrittivo rispetto ad altri procedimenti analoghi avviati dalla stessa stazione appaltante. A questo riguardo, l'interessato ha chiesto all'Anac se un simile modus operandi poteva essere considerato coerente con i principi di proporzionalità e trasparenza del procedimento contrattuale.

Il parere
L'autorità anticorruzione, rammenta – anche sulla scorta di propri precedenti - che il patrocinio legale, benché escluso dall'applicazione integrale delle norme codicistiche - rientra a pieno titolo nell'ambito degli appalti di servizi e, in quanto tale, «comporta il necessario rispetto dei principi generali che informano l'affidamento degli appalti pubblici, esplicitati nell'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, e la conseguente impossibilità di procedere attraverso affidamenti fiduciari».
Alla luce di questa premessa, effettivamente, l'avviso esplorativo pubblicato dalla stazione appaltante presentava delle carenze tali da inficiarne la validità. In particolare, la carenza di stima sull'importo massimo degli appalti affidabili. Mentre, correttezza avrebbe imposto anche l'indicazione di un importo di massima.
Nello stesso avviso, inoltre, non risultavano indicati «i criteri di selezione ai fini dell'affidamento degli incarichi», circostanza che non consente di presentare una consapevole manifestazione di interesse.
Gli stessi criteri che legittimano la possibilità di essere inseriti nell'albo dei legali della stazione appaltante – la richiesta di una iscrizione minima all'ordine degli avvocati - pur rientrando nella discrezionalità della stazione appaltante, è apparso tuttavia eccessivamente limitante anche in considerazione del fatto che l'avviso della stessa azienda lombarda non poneva alcun limite in questo senso.
Proprio per questo diverso atteggiarsi dell'azione amministrativa, rispetto ai propri precedenti, la stazione appaltante avrebbe dovuto «fornire una motivazione della scelta fatta». Da censurare, secondo l'ANAC, anche la limitazione territoriale «legata all'ubicazione dello studio principale del professionista nella circoscrizione del Tribunale di Mantova», ritenuta lesiva della concorrenza.

La delibera Anac n. 397/2018

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