Appalti

Niente comunicazione di avvio del procedimento per la revoca che precede l’aggiudicazione definitiva

di Esper Tedeschi

Se la revoca dell’ammissione a una gara interviene nell’ambito dello stesso procedimento di aggiudicazione e prima dell’aggiudicazione definitiva, non si inquadra nella concatenazione procedimentale di un procedimento di secondo grado, con la conseguenza non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento, essendo ininfluente la mancata partecipazione dell’interessato allo stesso. Lo afferma il Tar Lazio, Roma, Sezione III, con la sentenza n. 5264/2018.

Il caso
La sentenza in esame trae origine da una procedura bandita dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per l’aggiudicazione di un appalto di fornitura.
Una delle società partecipanti alla gara proponeva ricorso avverso l’aggiudicazione e, con successivo ricorso per motivi aggiunti, impugnava anche la propria esclusione dalla gara, disposta dalla stazione appaltante dopo l’introduzione del giudizio in ragione della rilevata produzione, da parte della ricorrente, di due offerte per la medesima procedura.
Il Tar procedeva, quindi, a scrutinare per primo il ricorso per motivi aggiunti, in quanto, il suo eventuale rigetto avrebbe comportato la declaratoria di improcedibilità del gravame introduttivo (proposto avverso l’aggiudicazione), per difetto di legittimazione.

Il principio dell’unicità dell’offerta
Il collegio giudicante, nel respingere il ricorso per motivi aggiunti, ha conseguentemente dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo.
In primo luogo, viene rilevato che la società ricorrente, presentando due offerte recanti prezzi diversi tra loro, ha violato il principio dell’unicità dell’offerta enunciato nell’articolo 32, comma 4 del Dlgs n. 50 del 2016.
Né, osserva il Giudice, possono essere condivise le censure della ricorrente circa la mancata considerazione da parte della Commissione di gara di una sola delle due offerte. La norma richiamata è, infatti, posta a presidio della serietà dell’offerta, che deve essere tenuta ferma per un dato periodo di tempo, senza che la stazione appaltante possa scegliere autonomamente quale delle due offerte tenere in considerazione: sicché, la presentazione di due offerte integra necessariamente la violazione di cui sopra.

L’esclusione in sede di aggiudicazione non integra un procedimento di secondo grado
In secondo luogo, il Giudice osserva che non possono nemmeno essere accolte le censure mosse dalla ricorrente in merito ai vizi procedimentali, in cui sarebbe incappata la stazione appaltante omettendo, in particolare, di comunicare l’avvio del procedimento di secondo grado. Infatti, la revoca all’ammissione della gara, nel caso di specie, non è avvenuta all’interno di un procedimento di secondo grado, bensì nell’ambito dello stesso procedimento di aggiudicazione, con la conseguenza che risulta non dovuta la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’articolo 7 della legge n. 241 del 1990 (essendo ininfluente la partecipazione dell’interessato allo stesso).
Inoltre, da ciò consegue che non occorre alcuna comparazione tra l’interesse della stazione appaltante e quello dell’impresa esclusa (Tar Piemonte, sez. I, 14 gennaio 2009, n. 91); né sussiste il vizio del difetto di motivazione, essendo correlato il provvedimento di esclusione alla violazione del divieto di presentazione di due offerte da parte del medesimo concorrente all’interno della stessa procedura di gara.

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