Appalti

I lotti espropriati per edilizia popolare sono indennizzati in base all’edificabilità reale

di Paola Rossi

Nella determinazione del valore di mercato dei terreni espropriati nell’ambito di un Piano di edilizia economica popolare non vi può essere equiparazione con beni che siano liberamente edificabili. Nel calcolo dell'indennizzo di esproprio per la realizzazione di immobili di edilizia popolare, il valore del lotto va calcolato in base - non all'indice fondiario - ma all'indice medio di edificabilità che definisce quanto è lecito costruire sull'area in base al P.e.e.p. Lo afferma la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 12969 depositata ieri, dando ragione al Comune ricorrente contro la stima fatta dal consulente d'ufficio.

L’indice di fabbricabilità medio e non fondiario - Ne consegue che tutti i terreni espropriati in ambito P.e.e.p (Piano edilizia economica popolare) percepiscono la stessa indennità fondata sulla potenzialità edificatoria riservata ai privati in rapporto agli spazi liberi e alle infrastrutture da realizzare. Non è quindi applicabile l'indice fondiario che è riferito ad aree già soggette a urbanizzazione e per le quali non è necessario lo strumento urbanistico attuativo. Infatti, la potenzialità edificatoria dei terreni avrebbe dovuto essere determinata al netto delle aree destinate alle opere di urbanizzazione. Quindi l’indennità di espropriazione di un fondo - edificabile in base al piano regolatore e incluso in P.e.e. p. - va calcolata in base alle possibilità legali ed effettive di edificazione. Non quindi applicando l’indice fondiario che è relativo alle aree specificatamente destinate all’edificazione privata. Occore, invece, calcolare le indennità in ambito P.e.e.p. tenendo conto dell’incidenza degli spazi riservati dallo strumento urbanistico attuativo alle infrastrutture e ai servizi di interesse generale.
Si può quindi ben ricorrere all’indice «medio»di fabbricabilità per tener conto di tale rapporto tra aree libere (non edificabili dal privato) e quelle residenziali.
Mentre per i terreni che insistono in comprensori già pienamente urbanizzati si applica l’indice «fondiario» di fabbricabilità.

L’ordinanza della Corte di cassazione civile n. 12969/2018

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