Appalti

Legge della Sardegna sugli appalti, impugnati gli articoli che eccedono la competenza

di Stefano Usai

Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Sardegna 8/2018 con le nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in particolare gli articoli 34, 37, 39 e 45 perchè eccederebbero le «competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale di autonomia» e in quanto “invasivi” della competenza riservata allo Stato, in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile, secondo l'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l) della Costituzione (il ricorso).

Le funzioni del Rup e la commissione di gara
Le disposizioni impugnate, ritenute incostituzionali – fermo restando che l'impianto complessivo risulta coerente con i principi superiori della Costituzione – sono relative, in primo luogo, alla “scissione” delle funzioni del responsabile unico (secondo comma dell'articolo 34 della legge regionale che disciplina la nomina e i compiti del responsabile di progetto) prevedendo la possibilità che le stazioni appaltanti possano nominare un Rup per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto e uno distinto per la sola fase dell'affidamento. La distinzione sarebbe in contrasto con l'esigenza di unicità della figura del responsabile unico (per le varie fasi del procedimento contrattuale) e della stessa procedura.
Da notare, però, che lo stesso comma 3 dell'articolo 34 censurato prevede che, in caso di “scissione” delle fasi del procedimento, «il responsabile di progetto coordina l'azione dei responsabili per fasi, se nominati …, anche con funzione di supervisione e controllo».
In ultima analisi, a ben vedere, tanto l'unicità della procedura quanto quella del ruolo del Rup (che nella legge regionale viene definivo “responsabile di progetto”) sembra essere assicurata.
Altra norma impugnata è l'articolo 37 - in tema di commissioni di gara - in cui si prevede, al comma 4, l'istituzione di un albo autonomo dei commissari. In particolare, la disposizione puntualizza che la «la Regione istituisce e gestisce l'Albo telematico dei commissari di gara, suddiviso per categorie di specializzazione, a cui le stazioni appaltanti hanno accesso libero e diretto». Questa previsione, evidenzia il Governo, si discosta dalle prescrizioni della legge delega 11/2016 che stabilisce alla lettera hh) la creazione e la gestione, presso l'Anac, di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione.
Ovviamente, la previsione contrasta anche con la disciplina di dettaglio fissata nelle linee guida Anac n. 5 che disciplinano i criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti dell'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici.

Linee guida regionali e qualificazione delle stazioni appaltanti
Ulteriori norme censurate sono quella contenute nell'articolo 39 in cui si prevede la prerogativa della giunta regionale di adottare delle proprie linee guida e un codice regionale delle buone pratiche in coerenza con gli omologhi “poteri” e documenti dell'Anac.
Secondo il Consiglio dei Ministri, la legge regionale però non «prevede alcun meccanismo di verifica di tale coerenza» e, soprattutto non terrebbe conto del «rapporto tra le funzioni dell'Autorità di vigilanza nell'approvazione dei bandi-tipo e l'obbligo di adeguamento delle stazioni appaltanti» che «risponde ad esigenze unitarie, che non tollerano alcun margine di discrezionalità “intermedio” riservato alla Giunta» regionale.
L'ultima norma impugnata è contenuta nell'articolo 45 della legge regionale che ipotizza un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti “autonomo” e distinto rispetto a quello rimesso all'Anac. Ipotesi, pertanto, che si situa in netto contrasto con le indicazioni della legge delega 11/2016 che ha “imposto” al legislatore delegato di prevedere la razionalizzazione delle procedure di spesa introducendo un unico «sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi» e adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti.

La legge 8/2018

Il ricorso del Consiglio dei Ministri

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