Appalti

Anche il patteggiamento esclude dall'appalto

di Amedeo Di Filippo

Sentenza di patteggiamento e di condanna possono essere equiparate ragione per la quale anche la prima rileva ai fini dell'accertamento dei motivi di esclusioni dalle gare regolati dall'articolo 80 del codice dei contratti. Lo afferma il Tar Calabria con la sentenza n. 1063/2018.

Il caso
Una società ha impugnato il decreto con cui la stazione appaltante ha annullato l'aggiudicazione di una fornitura disposta in suo favore e ne ha disposto l'esclusione dalla gara in base all'articolo 80, comma 5, lettera f-bis), del codice dei contratti, per aver reso dichiarazioni non veritiere in ordine alla presenza di gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con specifico riferimento alla mancata dichiarazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta del tribunale.
La società ha lamentato che la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il «patteggiamento», non rileva quale accertamento delle condotte sanzionate e che la relativa dichiarazione non può essere considerata mendace atteso che il documento di gara unico europeo limitava la dichiarazione alle circostanze che fossero note ai concorrenti.

Il patteggiamento
Il Tar Calabria ha espresso un avviso di tutt'altro tenore e ha dichiarato il ricorso palesemente infondato. Il ragionamento contenuto nella sentenza breve parte dall'articolo 444 del codice di procedura civile che offre facoltà all'imputato e al pubblico ministero di chiedere al giudice l'applicazione di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.
L'articolo 445 dispone che la sentenza non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Purtuttavia, salve diverse disposizioni di legge, essa «è equiparata a una pronuncia di condanna».

La violazione del codice
Della equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna si trova traccia anche nello stesso articolo 80 del codice, secondo cui costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta secondo l'articolo 444 del codice di procedura penale. E nel caso di specie, da un lato la sentenza di patteggiamento era ben nota alla società ricorrente, dall'altro le era altrettanto chiaro che sanzionava puntuali violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Non possono essere prese in considerazione, afferma il Tar Calabria, le misure di self cleaning adottate dall'impresa, che non potevano essere apprezzate, a valle, dalla stazione appaltante in funzione «sanante», stante la dichiarazione non veritiera resa, a monte, dalla ricorrente in ordine alla assenza di violazioni delle norme in matteria di salute e sicurezza sul lavoro.

La sentenza del Tar Calabria n. 1063/2018

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