Appalti

Clausole di revisione dei prezzi negli appalti, il termine è quello decadenziale

di Emanuele Guarna Assanti

In tema di revisione dei prezzi per appalti di servizi, la domanda giudiziale deve essere definita secondo un’indagine di tipo bifasico, dove la prima fase è volta all’accertamento dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale in relazione all’atto autoritativo e la seconda alla verifica del quantum debeatur, secondo i meccanismi propri della tutela delle posizioni di diritto soggettivo. Dunque, qualunque tipo di provvedimento adottato dall’Amministrazione nell’esercizio della propria attività discrezionale deve essere impugnato nei termini decadenziali del giudizio impugnatorio.
È quanto stabilisce il Consiglio di Stato con sentenza n. 3827/2018.

Il fatto
A seguito della stipula del contratto all’esito di una procedura di gara per l’affidamento da parte di una Asl del servizio di ingegneria clinica per la gestione, la manutenzione e le verifiche di sicurezza di apparecchiature elettromedicali, una delle società componenti l’Ati avanzava richiesta di aggiornamento del prezzo contrattuale.
L’istanza veniva respinta dall’Azienda sanitaria sulla base, tra le altre, del fatto che il bando di gara, timbrato e sottoscritto in ogni pagina, riporta l’impegno a mantenere il prezzo offerto fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio.
Con ricorso al Tribunale amministrativo, la società chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto alla disapplicazione della clausola del bando che negava l’adeguamento dei prezzi e di condannare l’amministrazione ad attivare il procedimento amministrativo per l’accertamento e la liquidazione della revisione periodica dell’appalto ma la parte appellante replicava che la veste di natura provvedimentale, dell’atto con il quale l’Amministrazione, nell’espletamento dell’istruttoria, si pronunci in ordine alla sussistenza dei presupposti (l’an) della revisione dei prezzi comporta la conseguenza dell’impugnazione nei termini decadenziali; natura che, invece, non è da riconoscersi all’atto che, disattendendo l’obbligo di espletamento dell’istruttoria, neghi l’avvio del relativo procedimento, in violazione dell’imperativo di legge sancito dall’articolo 115 Dlgs n. 163/2006.

La decisione
Il Consiglio di Stato accoglie l’eccezione di irricevibilità del ricorso, sulla base di molteplici argomentazioni.
Da un lato, l’istituto della revisione prezzi si svolge secondo un modello procedimentale volto al compimento di un’attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, al quale è sotteso l’esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale, che si riverbera dunque su ogni provvedimento, espresso o tacito che, collocandosi nella prima fase del procedimento, espressamente neghi la revisione o non dia seguito all’istanza dell’appaltatore.
Ciò comporta che la posizione del soggetto privato consiste in un interesse legittimo con riferimento all’an della pretesa e in una situazione di diritto soggettivo solo con riguardo a questioni riguardanti l’entità della pretesa, una volta risolto in senso positivo il riconoscimento della spettanza del compenso.
Il privato contraente, potrà dunque avvalersi unicamente dei rimedi e delle forme tipiche di tutela dell'interesse legittimo, con conseguente impugnazione nei termini decadenziali, strutturandosi la domanda giudiziale avente ad oggetto la revisione dei prezzi, in maniera bifasica: volta dapprima all’accertamento dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, e in secondo luogo alla verifica del quantum debeatur.

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