Appalti

Nemmeno 30 anni di inerzia del Comune bastano a sanare l’abuso edilizio

di Pippo Sciscioli

Anche a distanza di molti anni dalla realizzazione di un abuso edilizio, il Comune, legittimamente, può ordinare la demolizione del fabbricato. A nulla rileva il lungo lasso temporale trascorso (anche trent'anni) e non non si forma alcun legittimo affidamento a favore del proprietario a causa dell'inerzia del Comune.

Questo per quattro motivi:
1) il provvedimento di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, costituisce atto vincolato che non richiede alcuna valutazione sulle ragioni di interesse pubblico né una comparazione con i contrapposti interessi privati destinatari a recedere;
2) l'abuso edilizio ha natura di illecito permanente che conserva nel tempo la sua dimensione abusiva, per cui l'interesse pubblico al ripristino dell'illegalità violata è in re ipsa;
3) l'inerzia repressiva protratta nel tempo dal Comune non giustifica alcun affidamento del proprietario che si fonda su un presupposto illegittimo;
4) l'abuso edilizio non si prescrive.

Sulla base di questi principi il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3351/2018, ha definitivamente risolto il contenzioso insorto fra il Comune di Norcia e un proprietario di una struttura in lamiera adibita a ricovero attrezzi animali, realizzata senza il prescritto permesso di costruire. Per questo il Comune aveva ingiunto la demolizione, poi annullata dal Tar perugino per la lesione del legittimo affidamento del proprietario attinto dal provvedimento demolitorio dopo molti anni dall'abuso.

Il Consiglio di Stato ha invece ribaltato il verdetto, affermando che l'inerzia del Comune non consuma il potere amministrativo di contrastare l'abusivismo edilizio.
Del resto, già con le sentenze 8 e 9 di ottobre 2017 in sede di Adunanza Plenaria, il Consiglio di Stato si era occupato della tematica fissando il principio per cui quando il contegno del privato abbia consapevolmente determinato una situazione di affidamento non legittimo e si fondi su conclamate circostanze di abuso, in ogni tempo il Comune può intervenire con il suo potere repressivo, che si caratterizza per la sua inesauribilità.
In altre parole, non ha funzione sanante dell'abuso edilizio l'inerzia dell'ente preposto al controllo e alla vigilanza.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 3351/2018

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