Appalti

L’interdittiva antimafia esclude il risarcimento danni dalla Pa

di Paolo Canaparo

La questione affrontata dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2018 trova soluzione nella definizione in termini di «incapacità» quale effetto derivante dall’interdittiva antimafia sulla persona (fisica o giuridica) considerata, di modo che il ricorso per l'ottemperanza è da dichiararsi inammissibile.
La giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di affermare che l'interdittiva antimafia è provvedimento al quale deve essere riconosciuta natura cautelare e preventiva, in un'ottica di bilanciamento tra la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall'articolo 41 della Costituzione.
A questo fine, il provvedimento esclude che un imprenditore, persona fisica o giuridica, pur dotato di adeguati mezzi economici e di altrettanto adeguata organizzazione, meriti la fiducia delle istituzioni (sia cioè da queste da considerarsi come «affidabile») e quindi possa essere titolare di rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni, ovvero destinatario di titoli abilitativi da queste rilasciati, ovvero ancora essere destinatario di «contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate».

La particolare forma di incapacità giuridica
Il Consiglio di Stato ritiene che il provvedimento di «interdittiva antimafia» determini una particolare forma di incapacità giuridica nel soggetto che ne è colpito a essere titolare di diritti soggettivi e interessi legittimi che determinino rapporti giuridici con la Pa (Consglio du Stato, sezione IV, 20 luglio 2016 n. 3247). Un’incapacità giuridica prevista dalla legge a garanzia di valori costituzionalmente garantiti e conseguente all'adozione di un provvedimento adottato all'esito di un procedimento normativamente tipizzato e nei confronti del quale vi è previsione delle indispensabili garanzie di tutela giurisdizionale del soggetto di esso destinatario. Essa è:
• parziale, in quanto limitata ai rapporti giuridici con la Pa, e anche nei confronti di questa limitatamente a quelli di natura contrattuale, ovvero intercorrenti con esercizio di poteri provvedimentali, e comunque ai precisi casi espressamente indicati dalla legge (articolo 67 Dlgs 159/2011);
• tendenzialmente temporanea, potendo venire meno per il tramite di un successivo provvedimento dell'autorità amministrativa competente (il prefetto). In particolare, in relazione al riconosciuto carattere parziale dell'incapacità, l’articolo 67 del Dlgs 159/2011 ne circoscrive il perimetro, definendo le tipologie di rapporti giuridici per i quali il soggetto colpito della misura non può acquistare o perde la titolarità di posizioni giuridiche soggettive e, dunque, l'esercizio delle facoltà e dei poteri ad esse connessi.

No anche a risarcimenti dalla Pa
L'adunanza plenaria ritiene che il divieto di ottenere (o meglio, l'incapacità a poter ottenere) «contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali», ricomprenda anche l'impossibilità di percepire somme dovute a titolo di risarcimento del danno patito in connessione all'attività di impresa. In sostanza – ed è questa la ratio della norma – il legislatore intende impedire ogni attribuzione patrimoniale da parte della Pa in favore di tali soggetti e tale finalità – in linea con quanto innanzi affermato in ordine agli effetti della interdittiva antimafia – è perseguita dal legislatore per il tramite di una tendenzialmente (temporanea) perdita, per l'imprenditore, della possibilità di essere titolare, nei confronti della Pubblica amministrazione, delle posizioni giuridiche riferite alle ipotesi puntualmente indicate nell’articolo 67.
L'avere inquadrato l'effetto prodotto dall'interdittiva antimafia in termini di incapacità rende possibile comprendere come non assuma rilievo, nel caso di specie, il problema della “intangibilità del giudicato”. E infatti, se il soggetto destinatario dell'interdittiva antimafia ha una particolare forma di incapacità ex lege, come ricostruita, il problema non è più rappresentato dallì’intangibilità (o meno) del giudicato che sarebbe «vulnerato» dalla ritenuta impossibilità per la pubblica amministrazione di corrispondere le somme al cui pagamento è stata condannata con la sentenza passata in giudicato.
E ciò perché l'impossibilità di erogazione non consegue ad una «incisione» del giudicato, per così dire sterilizzandone gli effetti, bensì consegue alla incapacità del soggetto (che astrattamente sarebbe) titolare del diritto da esso nascente a percepire quanto spettantegli. In altri termini, l'effetto dell'interdittiva non è quello di liberare la Pa dalle obbligazioni (risarcitorie) per essa derivanti dall'accertamento e condanna contenuti nella sentenza passata in giudicato; così come essa non incide sulla sussistenza del diritto di credito definitivamente accertato, né sull'actio judicati, una volta che tale diritto possa essere fatto valere da parte di chi ne ha la titolarità. Infatti, l'obbligazione risarcitoria della Pubblica Amministrazione, definitivamente accertata in sede giudiziaria, resta intatta ed indiscutibile; né può ipotizzarsi alcuna incisione del provvedimento amministrativo (e dei suoi effetti) sul giudicato.

La sentenza dell’adunzanza plenaria del Consiglio di Stato 3/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©