Appalti

Tre sezioni ad accesso differenziato per il casellario Anac

di Susy Simonetti e Stefania Sorrentino

Disciplinata dall'Anac la gestione del casellario informatico istituito presso l'osservatorio, contenente notizie, informazioni e dati relativi agli operatori economici, con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80 del codice degli appalti.
Il regolamento rappresenta il naturale corollario del comunicato del Presidente del 21 dicembre 2016 concernente i modelli di segnalazione all'Autorità per le comunicazioni utili ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 2 luglio).

Le tre sezioni
Il casellario è articolato in tre sezioni A,B,C, distinte in base al livello di accessibilità.
La parte A è di dominio pubblico e raccoglie i dati riguardanti le attestazione di qualificazione rilasciate dalle Soa agli operatori economici e i provvedimenti sanzionatori e/o di autorizzazione dell'Autorità nei confronti delle società organismo di attestazione .
L'area B è riservata alle stazioni appaltanti e alle Soa con visibilità consentita, attraverso il Cig, anche agli operatori economici, destinatari di provvedimenti di annotazione, per conoscere la propria posizione. È anche consentito all'offerente di controllare la posizione di tutti i partecipanti a una gara, accedendo al casellario nel periodo tra la data di scadenza della presentazione dell'offerta e i trenta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento di esclusione e/o di ammissione di cui all'articolo 29 del codice.
La sezione C contiene tutte le informazioni utili alla attività di vigilanza e controllo dell'Autorità e, per quanto tale, riservata alla stessa.

Il procedimento di annotazione
Particolareggiato il procedimento di annotazione distinto tra:
• informazioni comunicate dalle stazioni appaltanti o da altri soggetti;
comunicazioni della Procura della Repubblica (articolo 80, comma 5, lettera l) del codice);
• informazioni effettuate dal prefetto (articolo 32 del Dl 90/2014);
• informazioni comunicate dalle Società Organismo di Attestazione ; 
• informazioni comunicate dagli operatori economici;
• sanzioni interdittive comunicate da soggetti obbligati per legge;
• sanzioni irrogate dall'Autorità per falsa dichiarazione o falsa documentazione.

Gli obblighi
È previsto l'obbligo informativo per le stazioni appaltanti e i soggetti detentori di informazioni sull'esclusione dalla gare o su circostanze sopravvenute in fase di esecuzione del contratto, per le Società Organismo di Attestazione e per gli operatori economici, da rendere entro tempi prestabiliti, con applicazione, in difetto, della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 213, comma 13, del codice.
È garantito l'avvio del procedimento con un articolato contraddittorio nella fase istruttoria e possibilità, in alcuni casi, di accedere ai documenti e depositare memorie, deduzioni, pareri.
Le informazioni acquisite dall'Autorità sono sottratte all'accesso fino al momento in cui le risultanze del procedimento di annotazione sono comunicate alle parti.
La durata della pubblicità delle annotazioni, per alcune tipologie inserite nella sezione B, è pari a cinque anni, per le iscrizioni prive di carattere interdittivo nelle sezioni A e B è pari a dieci anni. Per le annotazioni con efficacia interdittiva inserite nell'area B è previsto, al termine, un meccanismo automatico di trasferimento nella parte C.
Nel caso in cui il provvedimento di annotazione è sospeso in via cautelare dal giudice amministrativo, l'iscrizione è rimossa dalla sezione B e inserita nell'area C fino alla decisione di merito, che, se non confermata, determina il ripristino dell'annotazione nella parte originaria.

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