Appalti

Gare, escluso il soccorso istruttorio per offerta tecnica ed economica

di Giovanni F. Nicodemo

Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per supplire a carenze dell'offerta, sicché non può essere consentita al concorrente negligente la possibilità di completare l'offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di semplici errori materiali o di refusi, pena la violazione del principio di par condicio tra i partecipanti alla gara. Lo stabilisce il Tar Lazio – Roma, Sezione III sentenza n. 7237/2018.
Il caso

La quaestio belli si riferisce ad un appalto per la fornitura di beni. Nella specie la ricorrente, contestando gli esiti della gara in cui non è risultata aggiudicataria, lamenta la mancata attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83, comma 9, Dlgs 50 del 2016 per consentire ad essa di chiarire la discordanza tra la percentuale di ribasso indicata in cifre rispetto alla percentuale di ribasso indicata in lettere.
Infatti la ricorrente avrebbe indicato in offerta il ribasso percentuale del «39%» in cifre e del «trenta,1» in lettere.
Il Giudice amministrativo tuttavia ha respinto il ricorso stabilendo che il soccorso istruttorio invocato da parte ricorrente non poteva trovare applicazione nel caso di specie, dove si è manifestata una carenza essenziale afferente alla formulazione ed al senso dell’offerta economica, per definizione non sanabile mediante ricorso al soccorso istruttorio.

La decisione
Con la sentenza in commento il Tar Lazio ha stabilito che l’articolo 83, comma 9, Dlgs 18 aprile 2016, n. 50, nella sua perentoria esclusione delle carenze «afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica», impedisce all’istituto del soccorso istruttorio di poter avere applicazione per colmare carenze dell’offerta tecnica al pari di quella economica, conclusione a cui si perviene anche valorizzando la formulazione della norma attuale in rapporto al previgente articolo 46, comma 1 bis, Dlgs n. 163 del 2006 laddove, facendo riferimento all’«incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta», escludeva la possibilità di sanare ex post mediante il soccorso istruttorio (non in assoluto ma) soltanto in relazione a quelle mancanze, incompletezze o irregolarità dell’offerta che avessero determinato incertezza sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta (vedi Tar Liguria, sez. II, 28 febbraio 2017, n. 145).
Il Giudice amministrativo inoltre spiega che in coerenza con il principio dianzi esposto e in applicazione della norma vigente si è ritenuto, ad esempio, che l’omessa allegazione, all’offerta tecnica, del crono-programma dei lavori non è emendabile con il ricorso al cosiddetto soccorso istruttorio ex articolo 83, Dlgs 18 aprile 2016, n. 50, atteso che il cronoprogramma assurge ad elemento essenziale dell'offerta rappresentando impegno negoziale sul rispetto della tempistica delle singole fasi lavorative e certificando la serietà della complessiva offerta contrattuale, almeno in relazione ai tempi di esecuzione: pertanto, ove il cronoprogramma sia stato previsto non solo formalmente ma, soprattutto, sostanzialmente quale elemento imprescindibile per la valutazione della serietà dell'offerta dalla sua mancata allegazione può legittimamente farsi discendere la sanzione dell'esclusione dell’impresa concorrente inadempiente (Tar Campania, sez. I, 20 febbraio 2017, n. 1020).

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