Appalti

Edilizia e territorio

Marche, nelle zone sismiche nuove norme per le costruzioni
Novità per costruzioni in zona sismica, sia per i lavori di nuova costruzione che per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che incidono sulla sicurezza strutturale della costruzione: sono riordinate le funzioni in materia sismica, le strutture tecniche competenti, la vigilanza su opere e costruzioni. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla riduzione del rischio sismico individuando il grado di pericolosità del territorio sulla base degli studi di microzonazione sismica del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione. Definiscono, inoltre, prescrizioni per la riduzione del rischio sismico, fissando soglie di criticità, limiti e condizioni per la realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.
Marche, legge regionale 4 gennaio 2018 n. 1
Bur 11 gennaio 2018 n. 3

Regione Piemonte, procedure edilizie più veloci
Con la legge regionale n. 6/2018 la Regione Piemonte snellisce ulteriormente le procedure in materia di edilizia e urbanistica anticipando l’efficacia della delibera di approvazione di un regolamento edilizio comunale al momento in cui la delibera di approvazione viene pubblicata sull’albo pretorio on line anziché con la pubblicazione per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione
Legge regionale Piemonte, del 27 giugno 2018, n. 6
Bur 28 giugno 2018, n. 26

Friuli-Venezia Giulia, nuovi requisiti per le piscine
Novità per i requisiti di costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine pubbliche o private aperte al pubblico, private o pubbliche a uso collettivo e per quelle collocate in edifici condominiali, con esclusione dei condomini fino a otto abitazioni. Per garantire la salute e la sicurezza dei bagnanti e del personale delle piscine i controlli interni saranno eseguiti in autocontrollo: il responsabile della piscina garantirà che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio. I controlli esterni saranno effettuati dalle Aziende sanitarie competenti, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza.
Friuli - Venezia Giulia, legge regionale 9 gennaio 2018 n. 1
Bur 17 gennaio 2018, n. 3

Emilia Romagna: approvata la legge per i Programmi Speciali per gli Ambiti Locali
Con la legge regionale n. 5/2018 la regione Emilia Romagna promuove la predisposizione e la realizzazione di programmi territoriali, denominati programmi speciali per gli ambiti locali (Psal), in attuazione dell'articolo 24 dello Statuto regionale.
I Psal sono finalizzati al sostegno di aree territoriali caratterizzate da peculiari situazioni istituzionali, economiche, ambientali, sociali, nonché di aree urbane per le quali appaiano necessari interventi di riqualificazione o di valorizzazione.
Configurano, pertanto, un complesso di interventi per la realizzazione dei quali è necessaria l'azione coordinata ed integrata di più soggetti pubblici; vengono negoziati all'interno degli Ato e tutte le amministrazioni locali dell'ambito territoriale sono chiamate a partecipare al processo di programmazione del Psal che interessi uno o più dei Comuni dell'ambito medesimo.
I Psal sono finanziati dalla Regione nell'ambito delle risorse annualmente autorizzate dalla legge di bilancio o dalla legge di stabilità.
La Giunta, in base alle istanze locali ricevute, e valutata la loro congruità con la programmazione regionale e la disponibilità di risorse finanziarie delle amministrazioni locali, definisce le proposte di Psal da sottoporre a negoziazione e ne dispone la pubblicazione nel Burert.
L'istanza locale, sottoposta alla Regione e agli enti locali dell'Ato, deve essere adeguatamente motivata e, in particolare, deve contenere la proposta di sviluppo dell'ambito locale, la motivazione della richiesta dell'intervento, la coerenza con le finalità della legge e con la pianificazione territoriale e urbanistica, la descrizione, il costo ed i cronoprogramma degli interventi.
La Regione recepisce la proposta di Psal proponendo agli enti locali interessati un accordo di programma che deve prevedere una dettagliata descrizione degli interventi, degli obiettivi e dei risultati che si intendono perseguire, definire le diverse fasi di realizzazione degli interventi, il cronoprogramma tecnico e finanziario dell'attuazione, il costo dell'intervento e la relativa copertura finanziaria, la durata dell'accordo ed il termine entro il quale le attività devono essere avviate.
La fase di attuazione del programma prende avvio con la trasmissione alla Regione della relativa documentazione; i singoli soggetti partecipanti provvedono alla realizzazione e alla gestione degli interventi previsti dall'accordo in relazione agli obblighi assunti.
Legge Regionale Emilia Romagna 20 aprile 2018, n. 5

Bur 20 aprile 2018, n. 101

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