Appalti

Troppe difficoltà per le stazioni appaltanti

di Ilenia Filippetti

A quelli appena ricordati, a titolo esemplificativo, si aggiungono molti altri temi, in parte già oggetto di numerose pronunce – come avviene per la verifica dell’anomalia, per la definizione dei criteri di valutazione in caso di offerta economicamente più vantaggiosa nonché per l’avvalimento  – e in parte introdotti dal nuovo Codice (si pensi al tema del conflitto di interessi, sul quale stanno iniziando a emergere le prime pronunce della magistratura amministrativa: si veda Consiglio di Stato, 11 luglio 2017, n. 3415; Tar Campania, Salerno, 6 aprile 2018, n. 524).
Ma vi si aggiungono anche le nuove disposizioni sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione, introdotte dal decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7 marzo 2018.
In questo panorama si aggiunge, dulcis in fundo, il recentissimo orientamento dell’Adunanza plenaria, in forza del quale anche nello svolgimento dell’attività autoritativa la stazione appaltante è tenuta a rispettare non soltanto le norme di diritto pubblico, ma anche le norme generali dettate dall’ordinamento civile, la cui violazione può far nascere una responsabilità «precontrattuale» già prima dell’aggiudicazione definitiva della gara (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 4 maggio 2018, n. 5).
Un’ennesima pronuncia, insomma, che rischia di costituire, di fatto, un nuovo fattore di rallentamento dell’attività decisionale delle stazioni appaltanti, sempre più timorose di incorrere (tra così tante incertezze normative e giurisprudenziali) in possibili ipotesi di responsabilità precontrattuale, e ciò addirittura prima che venga disposta l’aggiudicazione definitiva della gara. 

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