Appalti

Oneri di sicurezza, illegittima l'esclusione per appalti di servizi sociali sotto la soglia di 750mila euro

di Giovanni F. Nicodemo

Agli appalti aventi ad oggetto l'affidamento diservizi sociali di importo inferiore alla soglia di 750.000 euro non si applicano in sede di aggiudicazione le puntuali disposizioni del Codice degli appalti. E quindi neanche la disposizione di cui all’articolo 95, comma 10, inerente la necessaria indicazione degli oneri di sicurezza. Pertanto in tali procedure è illegittima la sanzione dell’esclusione dell’impresa che omette di indicare nella propria offerta gli oneri in questione. Lo stabilisce il Tar Calabria con la sentenza n. 1460/2018.

Il Caso
Il casus belli si riferisce ad una gara di servizi. Nella specie l’affidamento ha ad oggetto la gestione di servizi educativi territoriali per l’infanzia (ludoteche comunali).
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui, malgrado si fosse collocata al primo posto della graduatoria, è stata esclusa dalla gara per non aver dichiarato, in sede di offerta economica, l’importo relativo agli oneri della sicurezza «interni».
Ad avviso della ricorrente l’illegittimità della sua esclusione è da riferire alla violazione delle disposizioni che prevedono per gli appalti (come quello in questione) riservati alle cooperative sociali, l’applicazione del cosiddetto «regime alleggerito» che non contempla l’applicazione dell’articolo 95, comma 10, la cui violazione (nella specie) ha determinato l’esclusione della ricorrente.
La tesi è stata condivisa dal Giudice territoriale che ha accolto il ricorso.

La decisione
Il Giudice amministrativo ai fini del decidere conferisce particolare rilevanza alla portata applicativa dell’articolo 142, comma 5 octies, del Dlgs n. 50 del 2016, a norma del quale la procedura di gara avente ad oggetto servizi sociali è soggetta a «quanto previso dall’articolo 36 Dlgs n. 50/2016» e, quindi, esclusivamente al rispetto dei principi «di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché al rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese».
Soltanto per gli appalti superiore alle soglie di cui all'articolo 35, il comma 5-septies del citato articolo 142 prevede espressamente l’applicazione anche di altre disposizioni tra cui quella di cui all’articolo 95, comma 10, inerente la necessaria indicazione degli oneri di sicurezza.
Il Tar Calabria chiarisce peraltro che la conclusione a cui si giunge in forza delle coordinate normative richiamate corrisponde all’orientamento giurisprudenziale già maturato sotto la vigenza del precedente Codice degli appalti, laddove è stato ritenuto, con riferimento agli appalti aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi sociali, che «non trovano applicazione, in sede di aggiudicazione, le puntuali disposizioni del Codice» (così Tar Calabria, Catanzaro, Sezione II, sentenza 21 ottobre 2015, n. 1620).
La decisione del Tar Calabria arricchisce il dibattito sulla portata escludente dell'omessa indicazione degli oneri della sicurezza consentendo di ritenere che in fattispecie analoghe a quella affrontata dalla sentenza in commento l’omissione in questione non è causa di esclusione.

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