Appalti

Stop ai compensi minimi dei commissari di gara, un punto a favore dei piccoli Comuni

di Amedeo Di Filippo

Sospeso il Dm 12 febbraio 2018 con cui il Mit ha determinato i compensi dei componenti delle commissioni giudicatrici. Il Tar Lazio segna un punto a favore dei piccoli Comuni, in difficoltà per i compensi minimi considerati troppo elevati per le loro casse: con le ordinanze nn. 4717, 4716, 4715, 4713 e 4710 del 2018, tutte di identico contenuto, ha assunto la misura cautelare e rinviato la trattazione dei ricorsi a maggio del prossimo anno (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa dell’8 agosto).

Le regole
L'articolo 77, comma 10, del Codice dei contratti rinvia a un decreto del ministero dei Trasporti, di concerto con il Mef, sentita l'Anac, l'onere di determinare la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. Onere assolto con il Dm 12 febbraio 2018, che ha stabilito in 168 euro la tariffa annuale di iscrizione all'albo secondo l'articolo 78 e fissato i compensi spettanti ai componenti delle commissioni con riferimento all'oggetto del contratto e all'importo posto a base di gara, entro i limiti minimo e massimo, con incremento del 5% per il presidente e con esclusione dei rimborsi di spese.
Spetta alle singole stazioni appaltanti stabilire, nell'ambito del range, la misura del compenso sulla base dell'importo e della complessità della procedura di aggiudicazione del contratto nonché con riguardo ad altri elementi della gara che influiscono direttamente sull'attività dei commissari (grado di complessità; numero dei lotti; numero atteso dei partecipanti; criterio di attribuzione di punteggi; tipologia dei progetti).

I compensi
Contro i compensi minimi è scattata la reazione dei piccoli Comuni, interessati soprattutto alle gare con importi meno elevati, per le quali il decreto riconosce ai commissari compensi tutt'altro che simbolici, per questo difficilmente sostenibili con i propri bilanci. Tenuto soprattutto conto che, spesso non avendo professionalità interne, sono puntualmente costretti a ricorrere a esperti esterni.
L'allegato al decreto, infatti, prevede un compenso minimo che va da 3mila e 8mila euro, da riconoscere nei tre casi previsti: appalti o concessioni di lavori con importo a base di gara inferiore o pari a 20 milioni di euro; appalti e concessioni di servizi e appalti di forniture per importo inferiore o pari a 1 milione di euro; appalti di servizi di ingegneria e di architettura per importo inferiore a 200mila euro.

Le sospensive
Con le ordinanze del 2 agosto, il Tar Lazio accoglie le preoccupazioni dei Comuni, i quali hanno in particolare eccepito la «totale mancanza di copertura legislativa per il conferimento di poteri normativi in materia di compensi minimi», non desumibile neanche dall'articolo 77, che anzi ha la finalità di contenimento della spesa pubblica.
In particolare, i giudici capitolini hanno preso a cuore le difficoltà circa la mancanza in organico di figure professionali in numero sufficiente a ricoprire i ruoli di commissari, condizione che giudicano sufficiente a generare i presupposti per la concessione della misura cautelare sospendendo il Dm limitatamente alla fissazione di tariffe minime.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©