Appalti

L’abuso edilizio danneggia l’immagine del Comune perché ne compromette le funzioni di controllo

di Federico Gavioli

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 39035/2018, ha rigettato il ricorso di due cittadini affermando che risponde del danno all'immagine nei confronti del Comune chi ha realizzato un’opera edilizia abusiva che, nel caso particolare in esame, non rispettava la normativa antisismica e poteva costituire un danno per la collettività.

Il contenzioso
La corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di condanna del tribunale, aveva assolto i due ricorrenti dai reati previsti dall'articolo 181 del Dlgs 42/2004 (Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa) e dall'articolo 734 del codice penale (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali), perché il fatto non sussiste, ma li ha condannati al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, rappresentata dal Comune, sul cui suolo era stato costruito un immobile abusivo. I due imputati hanno proposto, ricorso per Cassazione, deducendo con un unico motivo, la mancanza di motivazione sui presupposti per la condanna al risarcimento della parte civile in assenza di prova dell'esistenza del danno cagionato e del suo ammontare.

L'analisi della Cassazione
La Cassazione ha respinto il ricorso e ha ritenuto che sussiste un danno all’immagine del Comune, in quanto ente deputato al controllo del territorio e alla sua corretta edificazione. Il danno di tipo non patrimoniale è collegato alla menomazione del rilevo istituzionale dell’ente, in particolare della funzione di controllo del rispetto della normativa per le costruzioni in zona sismica, in funzione di tutela dell'incolumità pubblica derivante dalla realizzazione di opere che, non rispettando la normativa antisismica, possono cagionare danni alla collettività.

La sentenza della Corte di cassazione n. 39035/2018

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