Appalti

Se la gara è in lotti deve essere garantita la partecipazione delle Pmi

di Giovanni F. Nicodemo

La suddivisione degli appalti in lotti è finalizzata a garantire l’accesso al mercato degli appalti pubblici alle piccole e medie imprese, pertanto è illegittimo il bando di gara se, immotivatamente, consente la partecipazione alla competizione solo ad imprese di grandi dimensioni. Lo stabilisce il Tar Campania – Napoli con la sentenza n. 5357/2018.

Il caso
Il casus belli si riferisce ad una gara di servizi. Nella specie l’affidamento aveva ad oggetto la gestione di servizi di pulizia e sanificazione ambientale dei locali della stazione appaltante. La società ricorrente impugnava la legge di gara denunciando la violazione degli articoli 51 ed 83 del Codice dei contratti pubblici. In particolare il bando di gara richiedeva in capo ai partecipanti il possesso di requisiti di accesso irragionevoli e sproporzionati rispetto alle prestazioni da eseguire e tali da precludere alle imprese di piccole e di medie dimensioni, sia singolarmente che in forma associata, la possibilità di partecipazione alla competizione concorrenziale, in palese violazione del principio di massima partecipazione alle gare pubbliche.
Il Giudice amministrativo accogliendo il ricorso rilevava la violazione delle norme citate, riscontrando che il bando di gara consentiva la partecipazione alla competizione solo ad imprese di grandi dimensioni senza che la stessa stazione appaltante avesse esposto in motivazione le ragioni di interesse pubblico, da ritenersi prevalenti rispetto a quella del favor partecipationis, che avevano determinato la scelta di dividere l’appalto lotti prevedendo tuttavia in capo alle imprese partecipanti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa non compatibili con le esigenze partecipative delle imprese di più ridotte dimensioni.

La decisione
Il Tar Campania stabilisce che negli appalti pubblici deve garantirsi la partecipazione delle imprese di più ridotte dimensioni secondo le regole e gli obiettivi del legislatore europeo in favore delle Pmi, recepite anche dal Dlgs n. 50 del 2016. Il Giudice territoriale ribadisce che il nuovo Codice degli appalti reca disposizioni destinate a salvaguardare in modo concreto ed efficace «l’esigenza di tutela della libertà di concorrenza e di non discriminazione delle imprese». Più specificamente, a garantire da un lato l’apertura alla concorrenza nella misura più ampia possibile per la salvaguardia dell’interesse comunitario alla libera circolazione dei prodotti e dei servizi, e per altro verso l’interesse stesso dell’Amministrazione ad acquisire, in virtù di una consistente partecipazione delle imprese alle procedure ad evidenza pubblica, l’offerta più vantaggiosa e più rispondente ai bisogni della collettività pubblica.
A tale scopo è stato concepito lo strumento della suddivisione in lotti, oggi previsto dall’articolo 51 del Codice che in combinato con l’articolo 83, comma 2, la quale norma prevede che i requisiti di idoneità professionale e le capacità economica e finanziaria e tecniche-professionali devono essere attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, costituisce uno istituto finalizzato a garantire l’accesso della Pmi al mercato degli appalti pubblici. Istituto a cui l’Amministrazione può derogare stabilendo requisiti di partecipazione più gravosi, purché, a tal fine, esterni le ragioni della scelta, attraverso una decisione adeguatamente motivata, espressione di scelta discrezionale, sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità (in questo senso anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4669; Sez. V, 16 marzo 2016, n. 1081).

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