Appalti

La Pa non deve motivare il mancato utilizzo della facolta di proroga prevista nel bando

immagine non disponibile

di Michele Nico

Se negli atti di gara e nel relativo contratto di appalto è inserita la clausola che prevede la possibilità di proroga, essa conferisce alla Pa il diritto potestativo di chiedere al contraente una prosecuzione del rapporto, ma non pregiudica la facoltà dell'ente di optare per l'indizione di una nuova procedura senza necessità di motivazione.
Questo il principio affermato dal Tar Lazio, sezione. II, con la sentenza n. 9212/2018 che respinge il ricorso proposto dalla società che gestisce il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani contro gli atti del Comune propedeutici all'indizione di una nuova gara.

Il fatto
Gli atti impugnati riguardano, in particolare, l'affidamento dell'incarico per la progettazione del servizio di igiene urbana integrata con implementazione della tariffa puntuale e per il supporto per la redazione dei relativi atti di gara, a decorrere dalla data di scadenza del rapporto contrattuale in corso.
Il gestore uscente contesta la legittimità del operato, affermando con un articolato motivo di ricorso che l'ente locale avrebbe dovuto esplicitare le valutazioni di opportunità a supporto della cessazione del rapporto in essere, con la rinuncia ad avvalersi della facoltà di proroga prevista nel contratto.

L’analisi del Tar
In questo contesto, il tribunale esegue un'accurata disamina sull'istituto della proroga, che in base all'articolo 106, comma 11, del Dlgs 50/2016 (codice dei contratti) prevede che sia «limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente», e in questo caso «il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante».
Il differire ad altra data il termine finale del rapporto è comunque un rimedio di natura eccezionale, volto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale all'altro, là dove non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali.
Ciò significa che la facoltà di proroga prevista nel contratto di appalto da una clausola contenuta nel bando di gara, non è idonea a costituire nessun diritto in capo al contraente privato.
Infatti, la regola generale per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione è la gara, di modo che la proroga «è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (articolo 97 della Costituzione) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente» (parere Anac 38/2013).

Le conclusioni
Queste considerazioni portano il Tar Lazio a concludere che in tutti i casi in cui la pubblica amministrazione opti per l'indizione di una nuova procedura, nessuna particolare motivazione è necessaria, mentre solo nell'ipotesi in cui l'amministrazione intenda ricorrere alla proroga del rapporto la «determinazione dovrà essere analiticamente motivata, dovendo essere chiarite le ragioni per le quali l'ente ritiene di discostarsi dal principio generale».

La sentenza del Tar Lazio n. 9212/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©