Appalti

Validi i limiti alla libera vendita nelle convenzioni comunali per l’edilizia popolare

di Paola Rossi

Roma Capitale ottiene il via libera dal Consiglio di Stato allo schema di convenzioni che aveva predisposto per alcune aree espropriate destinate alla realizzazione di alloggi di edilizia popolare. Con la sentenza n. 5300/2018 viene negato che i vincoli all'alienazione o locazione degli immobili, una volta decorso un quinquennio, siano di per sé nulli. Non si può sostenere la nullità dei perimetri imposti dal Comune in linea prospettica dopo la prima cessione altrimenti - come sottolineano i giudici amministrativi - il testo unico per l'edilizia avrebbe dovuto espressamente prevederla.

Quindi - chiarisce il Consiglio di Stato rivolgendosi alle cooperative assegnatarie e in lite col Comune - è legittima la convenzione se, superato il limite di 5 anni di inalienabilità tout court dell'immobile, preveda ulteriori vincoli temporali alla libera vendita.
Per Palazzo Spada si tratta di limitazioni che riflettono l'interesse di Roma Capitale a garantire per più tempo possibile gli alloggi alle fasce svantaggiate della popolazione «tanto più in considerazione della notoria difficoltà a reperire immobili ad uso abitativo a prezzi accessibili a Roma». Inoltre, i giudici sottolineano che i paletti imposti nelle convenzioni sono per legge superabili a determinate condizioni, come i sopravvenuti gravi e documentati motivi.

Le cooperative, ricorrendo al Tar contro lo schema convenzionale predisposto da Roma Capitale, avevano comunque sostenuto che impedire oltre i 5 anni l'alienabilità a prezzi di mercato degli immobili, riservandola solo a categorie tutelate e a prezzi calmierati avrebbe danneggiato il loro investimento e l'appetibilità dei beni. Ma dopo l'introduzione del ricorso, il Comune con successiva delibera aveva di fatto reso superabile il limite temporale attraverso l'attivazione di una specifica procedura. Ciò garantisce il giusto contemperamento degli interessi in gioco.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 5300/2018

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