Appalti

Sotto i 40mila euro affidamento diretto semplificato anche senza le motivazioni

di Stefano Usai

L'affidamento diretto entro i 40mila euro integra una procedura «ultra-semplificata» in cui, vista la previsione e la scelta legislativa, la speditezza dell'acquisizione prevale sul rigore formalistico classico della procedura a evidenza pubblica, con la conseguenza di rendere non necessaria un’adeguata motivazione.
Questo l'approdo cui giunge il Tar Molise, Campobasso, sezione I, con la sentenza 533/2018.

L'affidamento diretto
La censura del ricorrente si è incentrata sull'affidamento diretto dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati, pulizia stradale, manutenzione e cura del verde pubblico, manutenzione del cimitero e scavo di fosse per tumulazione, oltre al servizio di trasporto persone-autista autista scuolabus.
Secondo l'appaltatore l'affidamento sarebbe avvenuto in violazione dei principi del codice, in quanto il responsabile del procedimento non avrebbe invito o consultato/coinvolto alcuna impresa potenzialmente interessata. Pur essenso l'appalto di valore inferiore a quello entro il quale è consentito l'affidamento diretto (entro i 40mila euro), sempre secondo il ricorrente, la stazione appaltante avrebbe dovuto favorire la partecipazione avviando un procedimento competitivo.
Le «accuse» consentono al Tar molisano di soffermarsi sulla natura/configurazione giuridica delle nuove procedure semplificate disciplinate nell'articolo 36 del codice dei contratti quale micro sistema normativo che ha sostituito le acquisizioni in economia del superato Dlgs 163/2006.

La decisione
Con il nuovo codice dei contratti - si legge nella sentenza - l'approccio verso la fattispecie dell'affidamento diretto sarebbe profondamente mutato rispetto alle superate acquisizioni in economia, essendo stati i procedimenti contrattuali sotto-soglia comunitaria interamente riformulati e riscritti.
L'affermazione, in effetti, esprime una profonda verità considerato che le acquisizioni in economia richiedevano un passaggio preliminare attraverso un regolamento interno della stazione appaltante (o altro provvedimento nell'ambito delle amministrazioni statali) che aveva la funzione, sostanziale, di abilitare i dirigenti/funzionari a procedere con l'acquisto nell'ambito delle soglie e delle commesse stabilite. Con il micro sistema normativo, contenuto nell'articolo 36, l'esigenza di un atto regolamentare propedeutico, oggettivamente, non emerge.
È pur vero che le linee guida dell'Anac (in particolare la n. 4) sembrano auspicare l'adozione del regolamento ma, sottolinea il giudice, esse sono «atti amministrativi» e in quanto tali non vincolanti per la stazione appaltante.
Attraverso la fattispecie dell'affidamento diretto, nell'ambito della micro soglia dei 40mila euro, pertanto, il codice degli appalti ha previsto un procedimento nuovo e «ultra-semplificato» in cui l'esigenza della speditezza dell'acquisizione viene considerata un valore superiore rispetto al rigore formale di una gara vera e propria o anche di un confronto competitivo tra appaltatori.

Il confronto tra preventivi
Non a caso, per effetto delle modifiche apportate dal decreto legislativo correttivo del codice appalti, l'affidamento diretto non richiede più neppure un confronto tra preventivi.
Lo stesso Consiglio di Stato (con il parere sullo schema di linee guida n. 4, dedicate al procedimento nel sotto soglia comunitario) ha sottolineato che il disegno normativo perseguito dall'articolo 36 appare «esaustivo e autosufficiente» che non necessita di altri atti/indicazioni attuativi/e e che i principi generali non contengono particolari limitazioni.
Pertanto, l'affidamento diretto nell'ambito dei 40mila euro - a differenza della fattispecie di assegnazione diretta in base all’articolo 63 attraverso la procedura negoziata senza pubblicazione di bando – non richiede adeguata motivazione.
Pur nel silenzio normativo, tuttavia, appare corretto che nella determina di affidamento venga indicato in che modo è stato individuato l'affidatario. La motivazione può sostanziarsi anche nel chiarimento sulla competitività del prezzo praticato e dell'adeguatezza tecnica della commessa rispetto ai desiderata della stazione appaltante.

La sentenza del Tar Molise n. 533/2018

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