Appalti

Decreto sicurezza, inasprite le sanzioni per i subappalti non autorizzati

di Alberto Barbiero

Pene più severe per i subappalti non autorizzati dalle pubbliche amministrazioni, che devono aumentare i controlli sugli appaltatori. Il decreto sicurezza inasprisce le sanzioni previste dall'articolo 21 della legge 846/1982, prevedendo la reclusione sino a cinque anni e focalizzando l'attenzione sul fenomeno nell'ambito degli apaplti pubblici.

La nuova norma
La disposizione, infatti, stabilisce che chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa pari a un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo.
Le stazioni appaltanti, pertanto, devono prestare particolare attenzione agli sviluppi organizzativi dell'appalto, dovendo anche considerare le problematiche applicative dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici in relazione all'individuazione dei subappalti e dei contratti similari, anche in funzione del rispetto del limite quantitativo del 30% del valore complessivo del contratto e della talvolta difficile configurazione dei sub-contratti. Proprio la disciplina del limite del subappalto contenuta nel Dlgs 50/2016 è stata rimessa alla Corte di giustizia Ue per verificarne la compatibilità con il diritto euro-unitario e lo stesso articolo 105 è stato posto tra i temi critici della consultazione pubblica effettuata dal ministero delle infrastrutture nella prospettiva della revisione dello stesso codice dei contratti pubblici.

Autorizzazione e controlli
L'autorizzazione al subappalto (per il quale l'operatore economico deve aver rappresentato l'intenzione di utilizzo già in sede di gara, con specificazione, in caso di appalti soprasoglia, anche delal terna dei subappaltatori) è specificamente regolata dal comma 18 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016 e a essa si associa anche il deposito del contratto di subappalto (in base al comma 7 della stessa disposizione).
L'articolo 21 della legge 846/1982 costituisce anche la fonte normativa che riconosce alle amministrazioni pubbliche, qualora rilevino un subappalto non autorizzato, la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, frequentemente definita dalle stazioni appaltanti come inadempimento grave.
L'articolato quadro normativo impone quindi alle amministrazioni di sviluppare specifici controlli sui contratti di subappalto, al fine di verificarne la corretta gestione da parte dell'appaltatore e di rilevare eventuali anomalie, adottando specifici provvedimenti correttivi o pervenendo alla risoluzione del contratto, nonché procedendo alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'avvio del percorso di indagine sul comportamento illecito dell'appaltatore.

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