Appalti

La clausola generica del disciplinare di incarico non «supera» l'impegno contabile

di Vincenzo Giannotti

Gli importi inseriti nei quadri economici iniziali dell'opera pubblica che dovessero evidenziare, anche ex post, la mancanza di copertura finanziaria per i compensi dovuti al professionista, rendono l'ente «indenne» dalle maggiori spese reclamate da questi, anche in presenza di lavori aggiuntivi emersi durante il periodo di affidamento dell'incarico. Pertanto, l'importo dei compensi dovuti al professionista, se superiore all'impegno di spesa originario, è da considerarsi inefficace non essendo sufficiente a giustificare questa maggiore spesa un generico rinvio al disciplinare di incarico di applicazione delle tariffe professionali, in caso di variazioni delle attività professionali richieste. Secondo la Corte di cassazione, ordinanza n. 22481/2018, che smonta il lodo arbitrale e le conclusioni della Corte d’appello, non è, inoltre, sufficiente che nel quadro economico dell'opera pubblica trovi collocazione la maggiore spesa reclamata dal professionista, in presenza di un ribasso di altre spese, essendo pur sempre in presenza di voci non previste e stabilite anticipatamente, costringendo l'interprete, nel caso opposto, ad aggirare la normativa che prevede la sanzione della nullità in mancanza dell'attestazione della copertura finanziaria.

Il fatto
Un professionista cui era stato affidato l'incarico di direzione di un progetto da parte di un ente locale aveva reclamato maggiori somme dovute a fronte di molteplici varianti suppletive che avrebbero conseguentemente dovuto adeguare il suo compenso iniziale. A supporto di queste maggiori somme, il professionista ha dedotto che il disciplinare di incarico aveva previsto, oltre ai compensi per le prestazioni professionali inizialmente commissionate, anche il riferimento a eventuali maggiori compensi in caso di variazioni che avrebbero potuto essere richieste, facendo esplicito rinvio al calcolo delle tariffe professionali. In considerazione della mancata liquidazione, nonostante l'espressa previsione nel disciplinare, il professionista si era rivolto al collegio arbitrale che si pronunciava favorevolmente alla pretesa creditoria del professionista. La pretesa veniva riconosciuta anche della Corte d’appello presso la quale il Comune aveva impugnato il lodo, che, in accoglimento del ricorso incidentale del professionista, disponeva anche a carico del Comune le spese di giudizio. La Cassazione è stata, quindi chiamata, a dirimere la questione della mancata copertura finanziaria sostenuta dall'ente locale, avendo obiettato il Comune che non avrebbe potuto rilevare a questo fine il generico riferimento alla capienza sia del finanziamento sia del quadro economico dell'opera pubblica i cui saldi avrebbero permesso, secondo i giudici di appello, al professionista di vedere risolta la questione finanziaria per la copertura dei maggiori compensi reclamati. In particolare, sulla possibile compensazione degli importi presenti nel quadro economico, l'ente locale ha sostenuto che una riduzione sopravvenuta delle spese generali, in ragione dei quadri economici consuntivati, non avrebbe potuto essere presa in considerazione in quanto la riduzione delle spese era destinata a riverberarsi sul contratto retroattivamente rendendolo invalido per la parte di spese non più a sostenersi, esattamente il contrario delle conclusioni dei giudici di appello.

La riforma della sentenza
Per i giudici della Cassazione il ricorso del Comune è fondato per giurisprudenza consolidata del giudice di legittimità. Lo è perché il legislatore si è da sempre opposto a che l'ente locale assuma obbligazioni senza rendersi conto del loro ammontare e senza conoscere se e come farvi fronte. Questo nel rigoroso rispetto dei principi di legalità e correttezza da parte di coloro che operano nelle gestioni locali e che devono inquadrare le varie scelte amministrative in merito alla gestione finanziaria esclusivamente nella prospettiva del piano di spesa contenuto nel bilancio di previsione e non oltre i limiti fissati. Lo è, anche, perché gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, precisando come senza questa attestazione l'atto è nullo di diritto. Nel caso di specie, al fine di evitare di eludere la normativa, la spesa deve essere prevista, identificata e distinta nelle diverse voci che compongono il quadro economico dell'opera pubblica (spese generali, spese tecniche, spese per compensi professionali e/o altro) nonché i mezzi per farvi fronte, mentre non può risultare possibile la compensazione tra le diverse voci di spesa che si riducono o aumentino, così da liberare risorse finanziarie per soddisfare le diverse spese concordate sin dall'inizio.

L’ordinanza della Corte di cassazione n. 22481/2018

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