Appalti

Gare d’appalto, non presentare le denunce obbligatorie è «violazione grave»

di Antonio Nicodemo e Maria Cristina Sassone

Si integra la causa di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto la «violazione grave» degli obblighi previdenziali, prevista dall’articolo 80, comma 4, Dlgs 50 del 18 aprile 2016, anche nell’ipotesi di omissione delle prescritte denunce obbligatorie da parte del datore di lavoro.
Tanto è stato stabilito dalla sezione III quater del Tar Lazio – Roma, con la sentenza n. 9708 dello scorso 3 ottobre.
Il Collegio ha precisato, inoltre, che la verifica circa la sussistenza del requisito della regolarità contributiva non è rimessa alla stazione appaltante, ma si ricava automaticamente dalla disciplina del Documento unico di regolarità contributiva (Durc).

I fatti di causa
Con ricorso una società impugnava, oltre alla determina con cui la stazione appaltante aveva disposto l’aggiudicazione della procedura di gara, anche il provvedimento di esclusione per irregolarità contributiva e le varie note dell’Inps riferite alle dichiarazioni contributive.
In particolare, il ricorrente lamentava un assoluto difetto di istruttoria, riscontrando discrasie tra le varie certificazioni adottate dall’Istituto e la sua reale posizione contributiva.
Il Tar Lazio, quindi, interpellato per vagliare la legittimità della procedura di aggiudicazione, si interrogava preliminarmente in ordine alla legittimità dell’esclusione.

La decisione del Tar Lazio
Con la sentenza n. 9708 del 3 ottobre 2018, il Giudice amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e rigettato i motivi aggiunti sulla base del seguente iter logico argomentativo.
Preliminarmente, il Collegio ha precisato che il punto cruciale della controversia riguarda gli effetti della mancata presentazione delle denunce obbligatorie mensili o periodiche.
A tal riguardo, il Giudice adito, discostandosi completamente dalla tesi sostenuta dalla parte ricorrente, ha sottolineato che il concetto di violazione degli obblighi previdenziali non può essere limitato unicamente al mancato versamento dei contributi, bensì include anche l'omissione delle prescritte denunce obbligatorie da parte del datore di lavoro.
Ciò perché, solamente con la presentazione di una denuncia corretta e completa l’Ente previdenziale è messo in condizione di controllare e quantificare i contributi dovuti. Al contrario, in caso di mancata presentazione della denuncia, l’ente non potrà effettuare tali riscontri.
Da ciò deriva che tali irregolarità impediscono l’emissione da parte dell’ente previdenziale di un Durc positivo, con la conseguente esclusione dell’impresa da tutte le gare pubbliche.
Ciò perché, in fase di valutazione dei requisiti, al fine di verificare la regolarità contributiva, la stazione appaltante analizza il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) elaborato dall’istituto di previdenza e non può in alcun modo contestarne il contenuto.

Conclusioni
In altri termini, la verifica circa la sussistenza di «violazione grave» degli obblighi previdenziali – che integra la causa di esclusione di cui all’articolo 80, comma 4, Dlgs n. 50 del 2016 – non è compiuta dalla stazione appaltante, ma è demandata agli istituti di previdenza; ciò perché in caso di Durc negativi la stazione appaltante è tenuta automaticamente ad escludere senza dover effettuare nessun altro tipo di accertamento.

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