Appalti

Da oggi piattaforme telematiche obbligatorie per tutte le gare

di Alberto Barbiero

Da oggi, giovedì 18 ottobre, tutte le amministrazioni aggiudicatrici devono gestire le procedure di gara con strumenti informatici, per rispettare l'obbligo previsto dalle direttive Ue e dall'articolo 40 del codice dei contratti pubblici.
Il comma 2 della norma, infatti, stabilisce che da questa data le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure disciplinate dal codice svolte dalle stazioni appaltanti devono essere eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Sotto il profilo soggettivo, la portata della norma è estremamente ampia, perché comprende tutti i soggetti (sia pubblici sia privati) che gestiscono procedure per l'affidamento di appalti pubblici, facendo rientrare in questo novero non solo le amministrazioni pubbliche, ma anche tutti gli organismi partecipati che hanno caratteristiche di organismo di diritto pubblico e tutti i soggetti privati (ad esempio, i concessionari di servizi o gli attuatori di convenzioni urbanistiche) tenuti a affidare gli appalti nel rispetto del codice dei contratti.

La norma e i vecchi obblighi
L'articolo 40 rientra nel titolo II della parte II del Dlgs 50/2016, che riguarda la disciplina della qualificazione delle stazioni appaltanti e si connota come norma con contenuti organizzativi, che, seppure non espressamente richiamata dal comma 1 dell'articolo 36 dello stesso codice, proprio per la sua funzionalizzazione estende il suo ambito applicativo anche alle procedure di valore inferiore alla soglia comunitaria. Peraltro il tenore letterale della disposizione nella parte in cui fa riferimento alle procedure del codice non pone distinzioni in relazione alla soglia e rafforza le previsioni (commi 1 e 2 dell'articolo 37 del codice) sull'utilizzo di piattaforme telematiche per le acquisizioni di beni, servizi e lavori (sino a 1.000.000 di euro) sottosoglia da parte di tutte le stazioni appaltanti.
Le amministrazioni pubbliche hanno da molti anni l'obbligo di acquisire beni e servizi mediante il Mepa o piattaforme telematiche messe a disposizione dai soggetti aggregatori regionali (alternativa prevista per enti locali e del servizio sanitario nazionale), quindi in questa area di acquisto quanto sancito dal comma 2 dell'articolo 40 ha valore rafforzativo della disciplina esistente. Tuttavia la disposizione incide sulla particolare fascia entro i 1.000 euro, per la quale l'articolo 1, comma 450 della legge 296/2006 lasciava margine alle amministrazioni di non utilizzare Mepa o piattaforme telematiche, mentre ora le stesse dovranno ricondurre gli acquisti entro questo limite di valore a procedure di scambio delle lettere secondo gli usi del commercio, gestite con la posta elettronica ordinaria o (per ragioni di maggiore garanzia) con la posta elettronica certificata.

L’utilizzo del telefax
Alcuni dubbi sorgono sull'utilizzo del telefax, che più volte è stato qualificato dalla giurisprudenza nazionale come strumento di comunicazione elettronica.
L'obiettivo della disposizione comunitaria recepita nel codice dei contratti pubblici è la riconduzione a procedura tracciate elettronicamente degli scambi di informazioni e di documenti nelle procedure di affidamento, quindi l'impiego del fax sarebbe teoricamente possibile nella sua versione interamente telematica (il cosiddetto fax online), mentre la trasposizione su carta del documento potrebbe confliggere con le logiche di garanzia che costituiscono il presupposto della comunicazione interamente elettronica, ossia l'evitare la manipolazione dei contenuti dei documenti, il rischio di perdita e la riconduzione fasi di gestione non tracciabili.

Le piattaforme a disposizione
Per le gare per beni e servizi di valore superiore alle soglie comunitarie e per quelle di lavori di valore superiore a 1.000.000 di euro il comma 2 dell'articolo 40 obbliga le amministrazioni a utilizzare strumenti articolati per la gestione delle procedure di affidamento. Molti soggetti aggregatori regionali hanno messo a disposizione degli enti dei propri territori piattaforme telematiche utilizzabili sia per le procedure sottosoglia che per quelle soprasoglia (ad esempio, Sintel in Lombardia, Start in Toscana, Sater in Emilia Romagna, Empulia in Puglia, Cat in Sardegna, i sistemi telematici di acquisto delle Province autonomie di Trento e di Bolzano). Alcune di queste piattaforme (ad esempio, Sintel e Start) sono utilizzabili anche da enti di altre Regioni, sulla base di specifici accordi tra pubbliche amministrazioni in base all'articolo 15 della legge 241/1990.
Molte amministrazioni (soprattutto locali) e società partecipate hanno preferito rivolgersi a soggetti privati (in alcuni casi da molto tempo), acquisendo i servizi informatici per l'utilizzo di piattaforme condivise o adattabili alle proprie esigenze.
Il dato normativo del codice dei contratti pubblici non pone peraltro vincoli specifici per l'opzione di una soluzione (piattaforma telematica pubblica) o dell'altra (piattaforma acquisita da soggetti privati), quindi la scelta è rimessa a valutazioni proprie di ciascuna stazione appaltante, anche in relazione ai propri assetti organizzativi e informatici.

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