Appalti

I sindaci: obbligo di gare informatizzate con deroga per le piccole stazioni

di Alberto Barbiero

I Comuni devono gestire tutte le procedure di gara utilizzando strumenti informatici, ma in alcuni casi particolari, nel periodo transitorio possono derogare. L'Anci ha fornito alcune indicazioni operative sull'attuazione di quanto previsto dall'articolo 40, comma 2 del Dlgs 50/2016 con la nota n. 76/VSG/SD/2018.
Il documento dell'associazione nazionale dei Comuni italiani focalizza l'attenzione sull'entrata in vigore dal 18 ottobre dell'obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara, evidenziando come debba essere posto in correlazione con altre disposizioni del codice dei contratti pubblici.
Anzitutto vien fatto rilevare come la previsione dell'articolo 40 debba essere letta in combinazione con l'articolo 52 che disciplina le caratteristiche che le comunicazioni gestite con gli strimenti informatici devono avere. La norma stabilisce, infatti, che in tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione

Casi particolari di deroga
L'Anci richiama inoltre il comma 2 dell'articolo 52, evidenziando come in alcuni casi particolari le stazioni appaltanti possano derogare alla gestione informatizzata delle procedure. La nota operativa fa rilevare che gli obblighi di comunicazione informatica previsti dall'articolo 40. comma 2, del Codice, possono dirsi adempiuti utilizzando le piattaforme elettroniche di negoziazione, che garantiscono il rispetto dell'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento. Le piccole stazioni appaltanti, anche riunite in una centrale unica di committenza, che non hanno avuto tempo e soprattutto non hanno risorse per creare una propria piattaforma di e-procurement, possono quindi delegare la gara a una centrale di committenza o altro soggetto aggregatore di riferimento, che abbia costituito la piattaforma e-procurement, o convenzionarsi, con piattaforme e-procurement che offrono il servizio sul mercato.

Obbligo di trasmissione e ricezione della documentazione di gara
Peraltro l'associazione richiama anche l'articolo 58 del Codice e fa rilevare come sia necessario distinguere l'utilizzo di una piattaforma informatica di negoziazione (disciplinata proprio dall'articolo 58) dall'obbligo di utilizzo di strumenti di comunicazione digitali di cui all'articolo 40, affermando nel documento interpretativo che dal 18 ottobre c'è unicamente la necessità per tutte le stazioni appaltanti di utilizzare idonei strumenti informatici per la trasmissione e ricezione della documentazione di gara, ma non vi sia alcun obbligo di gestione integrale (ad esempio, per la valutazione delle offerte) delle gare con le piattaforme telematiche.

Le istruzioni dell’Anci

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