Appalti

Niente soccorso istruttorio per il cronoprogramma se è elemento essenziale dell'offerta

di Giovanni F. Nicodemo

Il cronoprogramma costituisce elemento essenziale dell’offerta solo ove richiesto dalla documentazione di gara. In tal caso la carenza non può essere sanata attraverso il ricorso al soccorso istruttorio. Lo stabilisce il Tar Lazio, Roma, Sezione I, con la sentenza n.  10480/2018.

Il caso
Il caso si riferisce ad una gara di lavori. Nella specie la procedura ha avuto ad oggetto la realizzazione della nuova sede del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Viterbo.
La ricorrente ha denunciato la illegittimità dell’aggiudicazione a favore della concorrente sostenendo che l’offerta di quest’ultima doveva essere esclusa in quanto corredata da un cronoprogramma di lavori costituito da una rappresentazione grafica, sotto forma di ‘diagramma di Gantt’ in luogo di una curva, come invece prescritto dalla legge di gara.
Il Giudice territoriale tuttavia ha rigettato il ricorso stabilendo che la circostanza in questione non avrebbe potuto costituire un fattore ostativo alla partecipazione alla selezione, alla luce di una interpretazione non formalistica della previsione del disciplinare di gara in questione.

La decisione
Il Giudice amministrativo è stato chiamato a chiarire quando l’omessa o carente allegazione del cronoprogramma dei lavori diviene elemento escludente dalla procedura di gara.
A proposito il Tar Lazio ha precisato che solo nel caso di assenza, nel cronoprogramma presentato dall’impresa partecipante, di quelle informazioni - ritenute essenziali - sull’andamento complessivo dei lavori (suddiviso per fasi) commisurato ai tempi di realizzazione, la stazione appaltante può determinarsi per l’esclusione dell’offerente.
Il cronoprogramma quindi, e ove richiesto dalla documentazione di gara, può assurgere a elemento essenziale dell’offerta, la cui carenza non può essere sanata attraverso il ricorso al soccorso istruttorio. La richiesta del cronoprogramma, infatti, è giustificata dall’esigenza di acquisire un documento in grado di far emergere, già in fase di gara, l’impegno negoziale sul rispetto della tempistica delle singole fasi lavorative e a certificare la serietà della offerta contrattuale. La carenza di tale elemento non è emendabile mediante il potere di soccorso istruttorio rappresentando impegno negoziale sul rispetto della tempistica delle singole fasi lavorative e certificando la serietà della offerta contrattuale, almeno in relazione ai tempi di esecuzione.
In più, già in passato il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che la prescrizione non aggrava inutilmente il procedimento, rispondendo alla tutela dell'interesse sostanziale della stazione appaltante di far emergere, già in sede di gara, l'impegno contrattuale delle imprese concorrenti al rispetto dei tempi inerenti alle singole fasi lavorative (si veda Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5159/2013). 
Tuttavia, il Giudice amministrativo ha chiarito che solo ove il cronoprogramma sia stato previsto non solo formalmente ma, soprattutto, sostanzialmente quale elemento imprescindibile per la valutazione della serietà dell'offerta dalla sua mancata allegazione può legittimamente farsi discendere la sanzione dell'esclusione dell’impresa concorrente inadempiente (in termini, Tar Campania, Napoli, Sezione I, 20 febbraio 2017, n. 1020). 

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©